Fondo
Indennizzo
Risparmiatori

INTEGRAZIONE ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL FIR

ATTENZIONE: A seguito di richiesta di integrazione istruttoria delle domande di indennizzo, la trasmissione di tutti i dati e/o documenti dovrà avvenire esclusivamente in via telematica tramite il Portale FIR, in quanto unico canale ufficiale.

Una volta ricevuta la notifica via mail, accedendo alla propria area personale, l’utente dovrà seguire le istruzioni per l’invio dei dati e/o documenti richiesti. Non saranno acquisiti alle domande i documenti trasmessi con modalità diversa o tramite altri canali.

Cosa è il FIR

La legge del 30 dicembre 2018 n. 145, come novellata dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 ed integrata dalla Legge di bilancio 2020 – L. 27/12/2019 n. 160, dal Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), chiamato ad indennizzare i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.

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Da quando si può presentare la domanda

La domanda di indennizzo potrà essere presentata, esclusivamente in via telematica e corredata da idonea documentazione, a decorrere dal 22 agosto 2019, per i 180 gg previsti dalla normativa.
I termini per la presentazione sono stati prorogati dal Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18, al 18 giugno 2020.

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Quali Titoli sono indennizzabili

Sono indennizzabili le azioni ed obbligazioni subordinate emesse dalle seguenti banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018: Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e le loro controllate.

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Azioni

L'indennizzo è determinato nella misura del 30 per cento del costo di acquisto delle azioni, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto.

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Obbligazioni subordinate

L'indennizzo è determinato nella misura del 95 per cento del costo di acquisto delle stesse, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto.

Chi può fare la domanda

Hanno diritto all'indennizzo specifiche categorie di "risparmiatori", i loro "successori" e "familiari" (entro il secondo grado) che hanno acquisito la titolarità dei titoli indennizzabili. La domanda può essere presentata dagli aventi diritto interessati o da loro rappresentanti.

I "risparmiatori" in possesso dei titoli indennizzabili.

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I "successori" per causa di morte dei "risparmiatori".

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I "familiari" che hanno acquisito la titolarità dei titoli indennizzabili.

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Come fare la domanda

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Come compilarla e inviarla

La domanda dovrà essere compilata ed inviata unitamente agli allegati previsti esclusivamente in via telematica, dopo essersi registrati a questo portale.
Attraverso lo stesso canale informativo, sarà possibile verificare successivamente lo stato dell'istruttoria della domanda.

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Quando inviarla

La domanda di indennizzo potrà essere presentata, esclusivamente in via telematica e completa di tutta la documentazione prevista, a decorrere dal 22 agosto 2019, per i 180 gg previsti dalla normativa. I termini per la presentazione sono stati prorogati dal Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18, al 18 giugno 2020.

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Pagamento indennizzo

Gli indennizzi verranno corrisposti secondo i piani di riparto approvati dalla Commissione tecnica nominata dal MEF.

News

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TERMINE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE TECNICA – PAGAMENTO ULTERIORE QUOTA DELL’ INDENNIZZO DEL 10% PER I SOLI RISPARMIATORI AZIONISTI GIA’ RIMBORSATI al 30%.

A seguito della conclusione il 31 ottobre 2023 dei lavori della Commissione Tecnica, a partire da lunedì 13 novembre 2023, Consap ha avviato le procedure relative al pagamento dell’ulteriore quota del 10% dell’indennizzo FIR in favore degli azionisti già rimborsati al 30%.

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Chiusura dei termini per l'invio del Modulo di variazione IBAN per le successive operazioni di liquidazione dell’ulteriore quota del 10% di indennizzo per gli azionisti già rimborsati.

Il 15 ottobre è scaduto il termine per la trasmissione a Consap del Modulo di variazione IBAN.
Gli azionisti, già rimborsati al 30%, che non hanno comunicato alcuna variazione delle coordinate bancarie, riceveranno l’ulteriore quota di indennizzo sull’IBAN di accredito della prima quota.
Dal 16 ottobre 2023 la casella fir-azionisti@consap.it non è più abilitata alla ricezione.

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PROROGA AL 15 OTTOBRE DELLA COMUNICAZIONE CAMBIO IBAN - ISTRUZIONI OPERATIVE

È stato riaperto il termine per consentire ai risparmiatori azionisti già ammessi al rimborso del 30% di comunicare la variazione dell’IBAN sul quale ricevere l’ulteriore quota di indennizzo del 10%.
Pertanto, SOLO se il precedente IBAN utilizzato per l’accredito del rimborso è cambiato e non sia stato comunicato un nuovo IBAN entro il 31.07.23, gli azionisti potranno comunicare un nuovo Iban entro il 15 ottobre 2023.
Per procedere alla comunicazione gli azionisti dovranno seguire scrupolosamente le istruzioni operative di seguito elencate:

  1. SCARICARE il modulo di variazione iban (variazioneiban.pdf) presente nella sezione Fac-simile e modulistica utile dell’area pubblica del sito FIR, senza accedere alla propria aria riservata;
  2. COMPILARE digitalmente il modulo utilizzando Adobe Acrobat Reader, scaricabile gratuitamente dal seguente indirizzo https://get.adobe.com/it/reader/.
  3. SALVARE il modulo, mantenendo il nome variazioneiban, anche nel caso di successivi salvataggi;
  4. PREDISPORRE e-mail ordinaria (NON PEC) di trasmissione con i seguenti criteri:
    1. nell’OGGETTO della e-mail ordinaria (NON PEC) indicare solo il Codice Fiscale/P.IVA dell’avente diritto all’indennizzo indicato nella precedente domanda di rimborso (es. OGGETTO: RSSMRA50A01H501L oppure, nel caso di partita IVA, OGGETTO: 12345678901);
    2. gli allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente in formato pdf (fronte retro del documento di riconoscimento in corso di validità, documento rilasciato dalla banca che certifichi le coordinate bancarie e la relativa intestazione; nel caso di nuovi beneficiari subentrati all’avente diritto Modulo D, scaricabile dalla sezione Fac-simile e modulistica utile);
    3. Si ricorda che la dimensione complessiva degli allegati non deve superare 5 megabyte e che l’utilizzo dello smartphone e tablet, potrebbe limitare l’upload dei files a 3 megabyte.
  5. INVIARE la mail così compilata al seguente indirizzo fir-azionisti@consap.it. L’indirizzo è abilitato esclusivamente alla ricezione del modulo di domanda e dei relativi allegati. Per eventuali richieste di assistenza restano validi i canali già in uso.
SI AVVERTE CHE NEL CASO DI COMPILAZIONI INCOMPLETE O ERRATE SARA’ UTILIZZATO IL VECCHIO IBAN
Si raccomanda ai risparmiatori di monitorare la sezione News del portale FIR circa eventuali aggiornamenti delle istruzioni operative.

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