La legge del 30 dicembre 2018 n. 145, come novellata dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 ed integrata dalla Legge di bilancio 2020 – L. 27/12/2019 n. 160, dal Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), chiamato ad indennizzare i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.

La domanda di indennizzo potrà essere presentata, esclusivamente in via telematica e corredata da idonea documentazione, a decorrere dal 28 luglio 2026, per i successivi 120 gg previsti dalla normativa.
Sono indennizzabili le azioni ed obbligazioni subordinate emesse dalle seguenti banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018: Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e le loro controllate.
L'indennizzo è determinato nella misura del 40 per cento del costo di acquisto delle azioni, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto.
L'indennizzo è determinato nella misura del 95 per cento del costo di acquisto delle stesse, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto.
La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), ai commi da 762 a 765 dell’articolo 1, ha introdotto una specifica disciplina che consente ai risparmiatori, che abbiano tempestivamente presentato domanda di accesso alle prestazioni del FIR ma la cui istanza sia stata respinta, in tutto o in parte, per motivi di incompletezza documentale o procedimentale, di ripresentare la domanda di indennizzo. Le istanze riproposte saranno esaminate sulla base dei medesimi requisiti e secondo le procedure previste dalla normativa originaria del Fondo, a cura di una nuova Commissione Tecnica nominata con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
I "risparmiatori" in possesso dei titoli indennizzabili.
I "successori" per causa di morte dei "risparmiatori".
I "familiari" che hanno acquisito la titolarità dei titoli indennizzabili.
Il Portale consente agli aventi diritto o ai loro rappresentanti di registrarsi e presentare telematicamente le domande con i relativi allegati, nonché di verificare gli stati di avanzamento dell'iter istruttorio corrispondente.
Le domande dovranno essere presentate a partire dal 28 luglio 2026 fino ai 120 giorni successivi, come previsto dalla normativa. Le domande potranno essere compilate ed inoltrate esclusivamente in via telematica, e saranno istruite secondo l'ordine di presentazione.
Gli indennizzi verranno corrisposti secondo i piani di riparto approvati dalla Commissione tecnica nominata dal MEF.
La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 762-765) ha introdotto la possibilità di ripresentare la domanda di accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) per coloro che avevano già presentato istanza nei termini previsti e la cui richiesta è stata respinta, in tutto o in parte, per motivi di incompletezza documentale o procedimentale.
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Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 marzo 2026, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 763, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), è stata nominata la nuova Commissione tecnica FIR, incaricata di esaminare le domande di indennizzo ripresentate dai risparmiatori nell'ambito della riapertura dei termini prevista dalla normativa.
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A partire dal 28 luglio 2026 sono aperti i termini per la presentazione delle nuove domande di indennizzo al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), riservate ai soggetti che avevano già presentato nei termini una precedente istanza che è stata respinta, in tutto o in parte, per motivi di incompletezza documentale o procedimentale. Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso il Portale FIR entro 120 giorni dalla data di apertura dei termini.
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