Visto l’art. 1, commi 496 e 497 L. 30.12.2018 n. 145, come da ultimo modificati dall’art. 1, comma 1143, lettere a) e b), L. 30 dicembre 2020 n. 178, la Commissione tecnica del FIR ha deliberato di corrispondere a ciascun avente diritto il 100 per cento dell’importo dell’indennizzo riconosciuto a seguito del completamento dell’esame istruttorio.
Pertanto, coloro che hanno già ricevuto l’acconto dell’indennizzo nella misura del 40%, riceveranno le residue somme a titolo di saldo (60%), mentre ai rimanenti istanti che a seguito del completamento dell’esame istruttorio risulteranno aventi diritto sarà erogato direttamente il 100% delle somme spettanti a titolo di indennizzo.
Si avvisa l’utenza che a coloro ai quali sia già stata inviata una richiesta di integrazione, non eseguita entro la scadenza del termine
assegnato, sarà inoltrata una comunicazione che preavvisi il mancato accoglimento della domanda di indennizzo, cui verrà dato seguito a meno
che la domanda stessa non venga tempestivamente integrata entro l’ulteriore termine di 14 giorni tal fine stabilito dalla Commissione tecnica.
Tale comunicazione confermerà quanto già indicato in sede di prima richiesta, invitando, ai fini dell’accesso alle prestazioni del FIR,
ad adempiere alla stessa nel termine perentorio di 14 giorni dal suo invio, decorso inutilmente il quale la domanda sarà rigettata.
Si invitano, pertanto, gli istanti interessati a monitorare la casella email indicata in sede di registrazione e/o compilazione della domanda
al FIR, ivi compresa la cartella "spam", al fine di verificare l’eventuale ricezione della predetta comunicazione, nonché ad accedere
regolarmente alla propria area riservata del Portale FIR al fine di verificare eventuali richieste di integrazione.
Nella seduta del 1 ottobre 2020, la Commissione tecnica del FIR ha deliberato di corrispondere (ai sensi dell'art. 1 commi 496 e 497 della
Legge 30 dicembre 2018 n. 145 come modificati dall'art. 50 comma 1 lettere a) e b) decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27)
in attesa della predisposizione del piano di riparto, un anticipo nella misura del 40% dell'importo complessivamente indennizzabile a ciascun istante che,
a seguito del completamento dell'esame istruttorio, è risultato avente diritto.
Pertanto, già dal 2 ottobre saranno avviate le procedure relative alle disposizioni di pagamento attraverso la Ragioneria Generale dello Stato.
In merito ad alcune affermazioni dei media circa il presunto malfunzionamento del Portale FIR si precisa che si tratta di notizie non rispondenti al vero.
Si informa l’utenza che, a far data dal 25 maggio 2020, prenderanno avvio le richieste di integrazione necessarie per la definizione delle domande di indennizzo.
Nella sezione della domanda "Dati del Richiedente" è stato inserito in alto a destra un pulsante denominato "Importa dati richiedenti". Tale pulsante mostra l’elenco di tutti i richiedenti inseriti per la specifica utenza che ha effettuato il login. Selezionando la voce "Importa" in corrispondenza del richiedente di cui si vogliono utilizzare i dati, il sistema compilerà in automatico tutti i campi, recuperando i documenti già allegati. Resta, in ogni caso, salva la possibilità per l’utente di modificare i dati e/o caricare allegati diversi da quelli importati.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande al FIR, già protratto dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stato prorogato dal Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18, al 18 giugno 2020.
L’originario termine di scadenza per la presentazione delle domande al FIR, previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato prorogato dalla legge di bilancio 2020 fino al 18 aprile 2020.
Sono disponibili, all'interno della sezione denominata "Determinazioni Commissione", i criteri e le linee guida per la tipizzazione delle violazioni massive del T.U.F. Tali criteri sono rilevanti esclusivamente per i risparmiatori che non accedono alla procedura di indennizzo forfettario previsto dal comma 502 -bis dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Se una o più domande inviate contengono errori o incongruenze, dati o documenti mancanti, è possibile richiederne l’eliminazione. Tale operazione sarà consentita fin quando l’istanza non risulti presa in carico per la lavorazione istruttoria, e comunque non oltre il termine normativamente previsto per la presentazione delle domande di accesso al FIR.
La procedura da seguire per la richiesta di eliminazione della domanda è la seguente:
Sono disponibili all'interno delle sezioni dedicate alla compilazione della domanda, i video tutorial che illustrano in dettaglio come registrarsi al portale FIR, le funzionalità di "recupero password" e "recupero credenziali", nonché l'inserimento dei dati relativi allo strumento finanziario per il quale si chiede l'indennizzo.
Dal 15 ottobre è disponibile la nuova versione della sezione dedicata all’inserimento dello strumento finanziario (sezione D4 del Portale FIR) che va incontro alle esigenze dell’avente diritto semplificando l’inserimento dei dati relativi allo strumento finanziario, oggetto di domanda di indennizzo.
Si rende noto che, a seguito di delibera da parte della Commissione tecnica, l'eventuale delega o procura speciale di rappresentanza alla presentazione dell'istanza non richiedono l'autentica della firma, salvo che l'avente diritto abbia conferito una procura speciale notarile (nel qual caso la sottoscrizione dovrà essere autenticata dal notaio).
Si informa l'utenza che dal 2 settembre è attivo il call center telefonico per l'assistenza sul portale FIR al seguente numero: 02/49525830.
Il servizio è operativo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
La procedura di registrazione al sito prevede che l'utente debba confermare la richiesta di registrazione cliccando entro 48 ore sul relativo link riportato nella email di notifica.
Attraverso una seconda email l'utente riceverà conferma di avvenuta registrazione.
Se entro 48 ore non verrà fonrita conferma sarà necessario seguire la procedura di recupero password cliccando sull'aposito link disponibile sul portale.
Sulla G.U. 195 del 21 agosto 2019 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che ha introdotto alcune modifiche al precedente decreto ministeriale del 10 maggio 2019 di attuazione della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (istitutiva del FIR) e che ha fissato la decorrenza del termine iniziale per la presentazione delle domande di indennizzo.
Pertanto, a partire dal 22 agosto 2019 e per i 180 gg seguenti, così come previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale del 8 agosto 2019, i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1 gennaio 2018 possono chiedere l'indennizzo al FIR, se in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa.
L'istanza di indennizzo deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso il presente PORTALE informatico.
Sul PORTALE adesso è possibile registrarsi, compilare in modo guidato la domanda in tutte le sue parti, caricare gli allegati richiesti, produrre la domanda compilata in formato pdf da stampare e firmare, caricare la domanda firmata ed infine inviarla telematicamente.
Dal 1° luglio è on line il portale informativo del FIR (Fondo indennizzo Risparmiatori).
Sul Portale è possibile visualizzare - in modo facilmente fruibile - tutte le informazioni riguardanti l'iniziativa.
Per tutti i soggetti interessati, sono disponibili le indicazioni relative alle modalità di presentazione delle domande di indennizzo e i documenti necessari da allegare.