A seguito della conclusione il 31 ottobre 2023 dei lavori della Commissione Tecnica, a partire da lunedì 13 novembre 2023, Consap ha avviato le procedure relative al pagamento dell’ulteriore quota del 10% dell’indennizzo FIR in favore degli azionisti già rimborsati al 30%.
Il 15 ottobre 2023 è scaduto il termine per la trasmissione a Consap del Modulo di variazione IBAN.
Gli azionisti, già rimborsati al 30%, che non hanno comunicato alcuna variazione delle coordinate bancarie,
riceveranno l’ulteriore quota di indennizzo sull’IBAN di accredito della prima quota.
Dal 16 ottobre 2023 la casella fir-azionisti@consap.it non è più abilitata alla ricezione.
È stato riaperto il termine per consentire ai risparmiatori azionisti già ammessi al rimborso del 30% di comunicare la variazione
dell’IBAN sul quale ricevere l’ulteriore quota di indennizzo del 10%.
Pertanto, SOLO se il precedente IBAN utilizzato per l’accredito del rimborso è cambiato e non sia stato comunicato un nuovo IBAN entro
il 31.07.23, gli azionisti potranno comunicare un nuovo Iban
entro il 15 ottobre 2023.
Per procedere alla comunicazione gli azionisti dovranno seguire scrupolosamente le istruzioni operative di seguito elencate:
Il 31 luglio 2023 è scaduto il termine per la trasmissione a Consap del Modulo di variazione IBAN.
Gli azionisti, già rimborsati al 30%, che non hanno comunicato alcuna variazione delle coordinate bancarie,
riceveranno l’ulteriore quota di indennizzo sull’IBAN di accredito della prima quota.
Dal 1 agosto 2023 la casella fir-azionisti@consap.it non è più abilitata alla ricezione.
Istruzioni operative per le Operazioni di liquidazione dell’ulteriore quota del 10% di indennizzo in favore degli azionisti già rimborsati.
Con la conversione in legge del DL 51/2023 Decreto Omnibus – art. 4, commi da 3-bis a 3-quater – i soli risparmiatori
azionisti già ammessi al rimborso in prima istanza hanno diritto a ricevere l’ulteriore quota del 10% di indennizzo.
Solo nel caso in cui l’IBAN sul quale è stata accreditata la precedente quota di indennizzo sia variato,
il risparmiatore, entro il 31 luglio 2023, deve comunicare il nuovo iban seguendo scrupolosamente
le istruzioni operative di seguito elencate:
Con la conversione in legge del DL 51/2023 Decreto Omnibus – art. 4, commi da 3-bis a 3-quater- prende ufficialmente avvio l’attività di liquidazione
in favore dei soli risparmiatori azionisti già ammessi al rimborso in prima istanza dell’ulteriore quota del 10% di indennizzo.
A partire dal 13 luglio 2023 sul sito www.fondoindennizzorisparmiatori.consap.it - sezione news- saranno messi a disposizione del risparmiatore il link per
accedere al modulo di variazione Iban nonché le istruzioni
operative per la relativa compilazione e trasmissione a Consap entro il termine del 31 luglio 2023.
Si precisa che dovranno compilare il succitato modulo, seguendo scrupolosamente le istruzioni fornite:
Al 31 dicembre 2022 le domande complessivamente valutate dalla Commissione tecnica sono state n. 144.871 per un controvalore
di oltre euro 1.030 mln, definendo l’intero procedimento di valutazione delle istanze sia afferenti al canale forfettario che a
quello ordinario.
Gli indennizzi riconosciuti dalla Commissione tecnica sono quelli principalmente riferiti agli strumenti finanziari dei seguenti Istituti
bancari: Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Banca delle Marche e Cassa di Risparmio di Ferrara.
Si avvisa l’utenza che la Commissione tecnica ha deliberato, per ragioni di buon andamento della procedura, di prendere in esame le istanze corredate
dalla documentazione bancaria pervenuta agli istanti dalle banche cessionarie dopo il 31 luglio 2022 e non ancora trasmessa a Consap.
Le suddette istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 15 ottobre 2022 esclusivamente attraverso l’indirizzo
di posta elettronica documentazioneTUF@consap.it unitamente alla comunicazione di trasmissione da
parte delle banche interessate del documento rilasciato.
Al 16 giugno 2022 le domande complessivamente valutate dalla Commissione tecnica sono n. 137.698 pari al 95% di quelle complessivamente pervenute per un controvalore di oltre euro 918 mln. In particolare sono state valutate:
Al 12 aprile 2022 le domande complessivamente valutate dalla Commissione tecnica sono n. 128.511 pari
al 89% di quelle complessivamente pervenute (144.245) per un controvalore di euro 854,2 mln.
In particolare sono state valutate:
Al 10 marzo 2022 le domande complessivamente valutate dalla Commissione tecnica sono n. 126.175 pari
al 87% di quelle complessivamente pervenute (144.245) per un controvalore di euro 829,2 mln.
In particolare sono state valutate:
Si avvisa che il termine di scadenza del 15 marzo 2022, così come introdotto dalla Legge di Bilancio per l’anno 2022,
è stato prorogato dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. "Milleproroghe"), convertito in Legge 25 febbraio 2022,
n. 15, al 1° maggio 2022.
Si invitano i risparmiatori interessati a consultare le indicazioni fornite con news del 5 gennaio 2022 "Novità in materia di Fondo Indennizzo Risparmiatori"
e del 14 febbraio 2022 "Aggiornamento - Novità in materia di Fondo Indennizzo Risparmiatori",
al fine di trasmettere la documentazione necessaria entro il 1° maggio 2022.
Con riferimento alla news del 5 gennaio 2022 "Novità in materia di Fondo Indennizzo Risparmiatori",
si precisa che la reiterazione della richiesta di integrazione riguarda coloro che, pur avendo già eseguito le precedenti richieste,
hanno trasmesso documentazione risultata incompleta ai fini istruttori.
Chi non ha mai riscontrato le precedenti richieste di integrazione istruttoria è invitato ad accedere alla propria area riservata
del Portale FIR al fine di prendere visione del contenuto delle richieste di integrazione ricevute e ad adempiervi trasmettendo la
relativa documentazione tramite pec (consap@pec.consap.it) o posta ordinaria (repository@consap.it).
Al 31 dicembre 2021, la Commissione Tecnica ha valutato n. 118.002 pratiche per un importo di 745.202 mln di euro di cui:
n. 117.027 pratiche per 733.437 mln di euro afferenti alla procedura forfettaria;
n. 975 pratiche per 11.765 mln di euro afferenti alla procedura ordinaria.
I pagamenti complessivamente eseguiti dall’inizio dell’attività risultano n. 128.160 per un totale di oltre euro 738 mln.
La legge 30 dicembre 2021 n 234 ha introdotto alcune novità in materia di Fondo Indennizzo Risparmiatori.
Alla luce delle nuove previsioni, i risparmiatori che entro il termine del 18 giugno 2020 pur non avendo inviato alcuna domanda abbiano tuttavia avviato la procedura telematica di compilazione della domanda di indennizzo tramite il Portale FIR, senza finalizzarla, possono accedere alle prestazioni del Fondo Indennizzo Risparmiatori, a condizione che la domanda di indennizzo sia completata ed inviata con l’idonea documentazione attestante i requisiti previsti.
Tali risparmiatori, a partire dal 10 gennaio 2022 possono accedere alla propria area riservata del Portale FIR utilizzando le credenziali scelte al momento della registrazione, e completare la compilazione telematica della domanda finalizzandone l’invio entro e non oltre il 15 marzo 2022.
È altresì riconosciuta la possibilità di integrare la documentazione mancante per i risparmiatori che entro il termine del 18 giugno 2020 abbiano presentato una o più domande di indennizzo tramite il Portale FIR, risultate tuttavia incomplete all’esito dell’istruttoria svolta.
Per l’effetto, ai risparmiatori che non hanno adempiuto alla precedente richiesta di integrazione ovvero che abbiano erroneamente integrato, sarà reiterata apposita richiesta di integrazione istruttoria da visualizzare ed eseguire tramite l’area riservata del Portale FIR.
Alla data del 4 ottobre, la Commissione Tecnica ha valutato n. 102.168 istanze.
Alla data del 14 giugno 2021, sul totale di 144.245 domande pervenute, sono state valutate dalla Commissione tecnica n. 75.719 domande ossia il 52% delle istanze complessive e il 60% di quelle afferenti al regime forfettario (125.085) per un totale di € 378.517 mln di euro di indennizzi liquidati.
Qualora il preavviso di rigetto ricevuto abbia ad oggetto unicamente la "dichiarazione sostitutiva procedimenti pendenti", ed allo stesso non si provveda entro il termine di integrazione ivi previsto, si intendono confermate le dichiarazioni rese in sede di compilazione della domanda.
Si avvisa l’utenza che, a far data dal 8 aprile 2021, prenderanno avvio le comunicazioni di preavviso di mancato accoglimento
della domanda di indennizzo nei confronti di coloro i quali abbiano già ricevuto una richiesta di integrazione non eseguita entro
la scadenza assegnata, cui dar seguito nell’ulteriore termine perentorio di 14 giorni a tal fine stabilito dalla Commissione Tecnica
nella seduta del 7 gennaio 2021.
Si ricorda, infatti, che, l’integrazione richiesta deve essere eseguita - esclusivamente tramite il Portale FIR
accedendo alla propria area riservata - entro tale ulteriore termine e che, in mancanza, la domanda non potrà essere accolta.
Si invita pertanto a monitorare la casella email indicata in sede di registrazione e/o compilazione della domanda al FIR,
ivi compresa la cartella "spam", nonché ad accedere regolarmente alla propria area riservata del Portale FIR.
Visto l’art. 1, commi 496 e 497 L. 30.12.2018 n. 145, come da ultimo modificati dall’art. 1, comma 1143, lettere a) e b), L. 30 dicembre 2020 n. 178, la Commissione tecnica del FIR ha deliberato di corrispondere a ciascun avente diritto il 100 per cento dell’importo dell’indennizzo riconosciuto a seguito del completamento dell’esame istruttorio.
Pertanto, coloro che hanno già ricevuto l’acconto dell’indennizzo nella misura del 40%, riceveranno le residue somme a titolo di saldo (60%), mentre ai rimanenti istanti che a seguito del completamento dell’esame istruttorio risulteranno aventi diritto sarà erogato direttamente il 100% delle somme spettanti a titolo di indennizzo.
Si avvisa l’utenza che a coloro ai quali sia già stata inviata una richiesta di integrazione, non eseguita entro la scadenza del termine
assegnato, sarà inoltrata una comunicazione che preavvisi il mancato accoglimento della domanda di indennizzo, cui verrà dato seguito a meno
che la domanda stessa non venga tempestivamente integrata entro l’ulteriore termine di 14 giorni tal fine stabilito dalla Commissione tecnica.
Tale comunicazione confermerà quanto già indicato in sede di prima richiesta, invitando, ai fini dell’accesso alle prestazioni del FIR,
ad adempiere alla stessa nel termine perentorio di 14 giorni dal suo invio, decorso inutilmente il quale la domanda sarà rigettata.
Si invitano, pertanto, gli istanti interessati a monitorare la casella email indicata in sede di registrazione e/o compilazione della domanda
al FIR, ivi compresa la cartella "spam", al fine di verificare l’eventuale ricezione della predetta comunicazione, nonché ad accedere
regolarmente alla propria area riservata del Portale FIR al fine di verificare eventuali richieste di integrazione.
Nella seduta del 1 ottobre 2020, la Commissione tecnica del FIR ha deliberato di corrispondere (ai sensi dell'art. 1 commi 496 e 497 della
Legge 30 dicembre 2018 n. 145 come modificati dall'art. 50 comma 1 lettere a) e b) decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27)
in attesa della predisposizione del piano di riparto, un anticipo nella misura del 40% dell'importo complessivamente indennizzabile a ciascun istante che,
a seguito del completamento dell'esame istruttorio, è risultato avente diritto.
Pertanto, già dal 2 ottobre saranno avviate le procedure relative alle disposizioni di pagamento attraverso la Ragioneria Generale dello Stato.
In merito ad alcune affermazioni dei media circa il presunto malfunzionamento del Portale FIR si precisa che si tratta di notizie non rispondenti al vero.
Si informa l’utenza che, a far data dal 25 maggio 2020, prenderanno avvio le richieste di integrazione necessarie per la definizione delle domande di indennizzo.
Nella sezione della domanda "Dati del Richiedente" è stato inserito in alto a destra un pulsante denominato "Importa dati richiedenti". Tale pulsante mostra l’elenco di tutti i richiedenti inseriti per la specifica utenza che ha effettuato il login. Selezionando la voce "Importa" in corrispondenza del richiedente di cui si vogliono utilizzare i dati, il sistema compilerà in automatico tutti i campi, recuperando i documenti già allegati. Resta, in ogni caso, salva la possibilità per l’utente di modificare i dati e/o caricare allegati diversi da quelli importati.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande al FIR, già protratto dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stato prorogato dal Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18, al 18 giugno 2020.
L’originario termine di scadenza per la presentazione delle domande al FIR, previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato prorogato dalla legge di bilancio 2020 fino al 18 aprile 2020.
Sono disponibili, all'interno della sezione denominata "Determinazioni Commissione", i criteri e le linee guida per la tipizzazione delle violazioni massive del T.U.F. Tali criteri sono rilevanti esclusivamente per i risparmiatori che non accedono alla procedura di indennizzo forfettario previsto dal comma 502 -bis dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Se una o più domande inviate contengono errori o incongruenze, dati o documenti mancanti, è possibile richiederne l’eliminazione. Tale operazione sarà consentita fin quando l’istanza non risulti presa in carico per la lavorazione istruttoria, e comunque non oltre il termine normativamente previsto per la presentazione delle domande di accesso al FIR.
La procedura da seguire per la richiesta di eliminazione della domanda è la seguente:
Sono disponibili all'interno delle sezioni dedicate alla compilazione della domanda, i video tutorial che illustrano in dettaglio come registrarsi al portale FIR, le funzionalità di "recupero password" e "recupero credenziali", nonché l'inserimento dei dati relativi allo strumento finanziario per il quale si chiede l'indennizzo.
Dal 15 ottobre è disponibile la nuova versione della sezione dedicata all’inserimento dello strumento finanziario (sezione D4 del Portale FIR) che va incontro alle esigenze dell’avente diritto semplificando l’inserimento dei dati relativi allo strumento finanziario, oggetto di domanda di indennizzo.
Si rende noto che, a seguito di delibera da parte della Commissione tecnica, l'eventuale delega o procura speciale di rappresentanza alla presentazione dell'istanza non richiedono l'autentica della firma, salvo che l'avente diritto abbia conferito una procura speciale notarile (nel qual caso la sottoscrizione dovrà essere autenticata dal notaio).
Si informa l'utenza che dal 2 settembre è attivo il call center telefonico per l'assistenza sul portale FIR al seguente numero: 02/49525830.
Il servizio è operativo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
La procedura di registrazione al sito prevede che l'utente debba confermare la richiesta di registrazione cliccando entro 48 ore sul relativo link riportato nella email di notifica.
Attraverso una seconda email l'utente riceverà conferma di avvenuta registrazione.
Se entro 48 ore non verrà fonrita conferma sarà necessario seguire la procedura di recupero password cliccando sull'aposito link disponibile sul portale.
Sulla G.U. 195 del 21 agosto 2019 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che ha introdotto alcune modifiche al precedente decreto ministeriale del 10 maggio 2019 di attuazione della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (istitutiva del FIR) e che ha fissato la decorrenza del termine iniziale per la presentazione delle domande di indennizzo.
Pertanto, a partire dal 22 agosto 2019 e per i 180 gg seguenti, così come previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale del 8 agosto 2019, i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1 gennaio 2018 possono chiedere l'indennizzo al FIR, se in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa.
L'istanza di indennizzo deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso il presente PORTALE informatico.
Sul PORTALE adesso è possibile registrarsi, compilare in modo guidato la domanda in tutte le sue parti, caricare gli allegati richiesti, produrre la domanda compilata in formato pdf da stampare e firmare, caricare la domanda firmata ed infine inviarla telematicamente.
Dal 1° luglio è on line il portale informativo del FIR (Fondo indennizzo Risparmiatori).
Sul Portale è possibile visualizzare - in modo facilmente fruibile - tutte le informazioni riguardanti l'iniziativa.
Per tutti i soggetti interessati, sono disponibili le indicazioni relative alle modalità di presentazione delle domande di indennizzo e i documenti necessari da allegare.