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FAQ

Liquidazione dell’ulteriore percentuale di Indennizzo per i soli azionisti già ammessi al rimborso nella misura del 30%

Si, l’indicazione dell’ID domanda è sicuramente un’informazione utile da fornire ma non “bloccante”. All’interno del modulo è invece necessario e indispensabile inserire i dati dell’AVENTE DIRITTO per il quale si è presentata la domanda in prima istanza e non del richiedente della stessa o del beneficiario dell’indennizzo. In particolare:

se l’ avente diritto è una persona fisica:
  1. NOME
  2. COGNOME
  3. CODICE FISCALE

se l’avente diritto è una persona giuridica:
  1. RAGIONE SOCIALE
  2. PARTITA IVA

Senza l’indicazione dei succitati dati non è possibile procedere alla liquidazione dell’ulteriore quota di indennizzo.
Modalità di presentazione della domanda

, l’interessato può presentare una sola domanda di indennizzo inserendo lo stesso strumento finanziario identificato dal medesimo ISIN per il quale si chiede l’indennizzo specificando nell’apposita sezione - denominata “Ruolo dell’avente diritto” - il ruolo rivestito.

La registrazione sul portale del FIR, necessaria per la presentazione della domanda di indennizzo, è possibile collegandosi all'indirizzo https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it/.
Dalla home page del Portale, azionando il pulsante "ACCEDI" e successivamente il link "Registrati adesso", si accede alla maschera dei dati di registrazione inserendo: un indirizzo di posta elettronica valido, una password e la conferma della stessa nonché la presa visione della privacy.
Concluso l'inserimento dei dati di cui sopra, l'utente riceverà due email.
La prima email contiene un link da attivare entro le 48 ore che rimanda l'utente alla maschera di "conferma dei dati di registrazione" al fine di inserire il "nome utente" e la "password" precedentemente definiti.
La seconda email, di natura informativa, confermerà il completamento della fase di registrazione. L'utente solo dopo aver verificato il ricevimento della seconda email potrà accedere al portale e procedere con la compilazione della domanda.
Nel caso in cui dal ricevimento della prima email siano trascorse più di 48 ore l'utente dovrà attivare la procedura di "recupero password".

La domanda di indennizzo può essere presentata esclusivamente per via telematica previa registrazione dell'utente sul portale FIR al fine di ottenere le credenziali di accesso che gli consentiranno la successiva compilazione e trasmissione della stessa.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande al FIR, già protratto dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stato prorogato dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, al 18 giugno 2020.

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Ogni avente diritto dovrà presentare domanda di indennizzo relativa alla propria quota.
Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del DM 10.5.2019, le quote dei cointestatari si presumono uguali, salvo che gli interessati non dimostrino che le quote di proprietà sono diverse.

La domanda di accesso al FIR può essere compilata autonomamente e gratuitamente attraverso il portale dedicato, anche avvalendosi delle numerose faq nonché dei video tutorial con istruzioni e indicazioni operative per la compilazione presenti sul sito.
È anche possibile scegliere di farsi assistere da associazioni e/o professionisti nella compilazione dell’istanza, fermo restando che tutte le associazioni di consumatori sono estranee al Servizio Fondo Indennizzo Risparmiatori, e che quindi lo scrivente Servizio non è a conoscenza delle somme che potrebbero essere richieste da soggetti terzi per l’attività di compilazione prestata.
Nel caso in cui la presentazione della domanda venga effettuata da un soggetto terzo incaricato dall'avente diritto, sarà necessario produrre la delega o la procura speciale notarile, rilasciata dall'avente avente diritto.

In seguito all'aggiornamento della sezione dedicata allo strumento finanziario (15.10.2019) per le AZIONI non è richiesto l’inserimento delle singole tranches di acquisto (ovvero acquisti multipli per lo strumento finanziario avente il medesimo ISIN).
Nel caso di OBBLIGAZIONI SUBORDINATE è necessario inserire almeno una tranche di acquisto. L’aggiunta di ulteriori tranches di acquisto relative alla medesima Obbligazione Subordinata avente lo stesso ISIN, è possibile cliccando sul pulsante "Aggiungi tranche di acquisto".

NO, il valore difforme che risulta post aggiornamento sulla sezione dedicata allo strumento finanziario, rappresenta solo un automatico adeguamento del sistema conseguente alla nuova interfaccia. I dati inseriti dagli utenti rimangono quelli indicati sul riepilogo in formato pdf generato automaticamente a conclusione del procedimento di compilazione della domanda e successivamente caricato sul sistema, debitamente sottoscritto sia dall’avente diritto che, eventualmente, dal richiedente.
Chi può fare la domanda

Sì, se gli strumenti finanziari sono stati acquistati dal risparmiatore privo della qualifica di "cliente professionale", si potrà procedere con la domanda di indennizzo.
Secondo il dettato normativo ex art.3 comma 2, lett.b2) e c2) del DM 10.05.2019, sono invece esclusi dalle prestazioni del FIR, rispettivamente gli strumenti finanziari acquistati e in possesso di controparti qualificate di cui all’art. 6, comma 2- quater, lettera d) del T.U.F e gli strumenti finanziari acquistati e in possesso da parte di clienti professionali di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies dell’art. 6 del T.U.F. Peraltro, l'art 3 comma 2 lett. e2 del predetto D.M., esclude anche gli strumenti finanziari trasferiti dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione della banca che li ha emessi, dai soggetti esclusi indicati nelle lettere a2), b2)c2), d2) del presente comma agli aventi diritto previsti dal comma 1.

Si, la legge non prevede preclusioni nella presentazione della domanda di indennizzo. Tuttavia in fase di compilazione della domanda dovrà essere indicato l'eventuale giudizio pendente o definito.

No: in caso di obbligazioni subordinate l'integrazione del 15% viene effettuata dal FITD. Per ogni ulteriore informazione la invitiamo pertanto a rivolgersi a tale Ente.

L'articolo 3, comma 1, lettera c1, del D.M. 10.5.2019 prevede che l'indennizzo possa essere richiesto dai “familiari” del “risparmiatore”. Questi sono costituiti dal coniuge, dal soggetto legato da unione civile, dal convivente more uxorio o di fatto di cui alla legge n. 76/2016 e dai parenti entro il secondo grado, che abbiano acquisito la titolarità degli strumenti finanziari dal risparmiatore a seguito di trasferimento a titolo particolare con atto tra vivi, avvenuto dopo la data di messa in liquidazione, e successivamente abbiano continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari.

I requisiti temporali e dimensionali della microimpresa per l’accesso al FIR previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE, ex art. 2, lett. h del D.M. 10 maggio 2019, dovevano sussistere alla data di acquisto degli strumenti finanziari oggetto della domanda di indennizzo.

Nei casi di trasferimento tra vivi successivi al 30 dicembre 2018 rilevano i requisiti reddituali e patrimoniali e i limiti quantitativi all’indennizzo che sussistevano in capo al dante causa in relazione al complesso di azioni ed obbligazioni da questi detenute.
Per un approfondimento sul tema, si rimanda a quanto illustrato dalla Commissione Tecnica con la determina del 23/10/2019 ” Requisiti reddito-patrimoniali dell’istante”, pubblicata sull’apposita sezione del Portale.
Documentazione richiesta

No, salvo che in un caso: in seguito alla delibera della commissione tecnica, né le dichiarazioni sostitutive da rendere per la presentazione dell'istanza, né l'eventuale delega o procura speciale di rappresentanza alla presentazione dell'istanza richiedono l'autentica della firma, salvo che l'avente diritto abbia conferito una procura speciale notarile (nel qual caso la sottoscrizione dovrà essere autenticata dal notaio).

Il Reddito inferiore ad € 35.000 può essere documentato tramite dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del Decreto n.445 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000; mentre la consistenza del patrimonio mobiliare tramite la Dichiarazione Sostitutiva Unica e l'Attestazione ISEE.

L'articolo 4, comma 7, del D.M. 10.5.2019 prevede che le banche in liquidazione e quelle cessionarie forniscano i documenti in loro possesso entro 30 giorni dalla richiesta degli istanti e senza oneri per i richiedenti.

Si tratta della documentazione (non richiesta nel caso di "indennizzo forfettario") che l’interessato è invitato a fornire alla Commissione tecnica per dimostrare di essere rimasto vittima delle "violazioni massive" in parola. Per ulteriori approfondimenti inerenti alla tipizzazione delle violazioni massive si rimanda alla determina della Commissione tecnica del 19/12/2019, pubblicata nella relativa sezione del sito.

Questo documento, con l'entrata in vigore del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013, è rilasciato dall'INPS, il quale effettua i calcoli sulla base dei dati autodichiarati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e sulla base dei dati derivanti dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, ai sensi dell’articolo 11.
L'attestazione dell'ISEE è resa disponibile dall'INPS entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU.

Si tratta del documento che contiene tutte le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali del dichiarante e del proprio nucleo familiare, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU. I redditi contenuti nella DSU sono riferiti al secondo anno solare antecedente alla presentazione della DSU (ultima dichiarazione dei redditi presentata) mentre, per quel che riguarda il patrimonio mobiliare e immobiliare, sono indicati i patrimoni posseduti al 31 dicembre dell'anno solare precedente.

Si deve allegare la sola documentazione riferita alla propria posizione inerente la violazione subita. Non è mai necessario allegare il T.U.F.

Per poter avere accesso alla procedura forfettaria, devo considerare solo il valore del reddito complessivo ai fini IRPEF, che deve essere inferiore a 35,000 mentre non devo prendere in considerazione il reddito imponibile.

Il Fac-simile di certificazione IBAN è funzionale per dimostrare la titolarità delle coordinate bancarie o postali in capo all'avente diritto che chiede l'indennizzo al FIR. Il modello è puramente indicativo in quanto è facoltà di ciascuna Banca rilasciare il proprio documento.

I cittadini italiani residenti all’estero in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per accedere all’indennizzo forfettario devono presentare idonea documentazione del Paese di residenza attestante i prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliari.

Nel caso in cui l’avente diritto sia un successore o familiare, occorrerà inserire anche i dati anagrafici dell’acquirente originario nonché la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per successione.
Nel caso in cui l’avente diritto sia un familiare, a seguito di trasferimento a titolo particolare con atto tra vivi, occorrerà specificare i dati del familiare, il grado di parentela ed allegare la documentazione attestante il trasferimento degli strumenti finanziari.

Si, la domanda può essere inviata anche senza allegare la documentazione attestante le violazioni massive del T.U.F., ma tale documentazione dovrà essere obbligatoriamente prodotta a seguito della richiesta d’integrazione documentale formulata in fase istruttoria. In caso di mancata integrazione, l’istanza verrà definita sulla base degli atti già acquisiti.
Regime fiscale degli indennizzi FIR

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’ interpello n. 112 del 21 aprile 2020, le somme corrisposte dal FIR non assumono rilevanza reddituale e non sono sottoposte a tassazione, in quanto finalizzate a reintegrare la perdita economica patrimoniale subita dal percettore a fronte delle condotte poste in essere dalle banche.

Se l’interessato:
  • • ha presentato il modello “730”, occorre considerare il rigo 11 del prospetto riepilogativo (“reddito complessivo”);
  • • ha presentato il modello UNICO relativo a Persone Fisiche, prendere il dato riportato nel rigo RN 4;
  • • non era tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi e pertanto possiede unicamente la Certificazione Unica, occorre considerare la somma degli importi indicati nelle caselle 1, 2, 3, 4 e 5 del riquadro “redditi”, maggiorati del reddito – laddove esistente – derivante dall’abitazione principale del contribuente (che non compare nella Certificazione Unica ma è un dato conosciuto dalle Agenzie fiscali e verificabile dalla Consap in sede istruttoria).

Attenzione: se l’istante dispone della Certificazione Unica ma ha anche presentato la dichiarazione dei redditi (730 o Persone Fisiche), occorre considerare l’importo indicato nella dichiarazione dei redditi (perché comprensivo dell’eventuale reddito da abitazione principale). L’istante che, per accedere alla procedura forfettaria, dichiarasse di aver percepito un reddito inferiore a 35.000 euro come attestato nella Certificazione Unica, omettendo dolosamente di maggiorarlo del reddito da abitazione principale che, se sommato al precedente, comporterebbe il superamento del predetto valore di 35.000 euro, si esporrebbe a sanzioni di carattere penale per falso.
Tipi di titoli non indennizabili

Se il diritto alla conversione è stato esercitato alla data di messa in liquidazione della banca emittente, a partire da tale momento in poi il titolare dell’obbligazione convertibile è divenuto azionista a tutti gli effetti, e per l’effetto ha diritto ad accedere al FIR, ovviamente se in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Se invece il diritto alla conversione non è stato ancora esercitato alla data di messa in liquidazione della banca emittente, l’indennizzo non è previsto poiché l’obbligazione convertibile non è compresa nel novero degli strumenti finanziari indicati dalla L. 145/2019.

Di seguito si riporta l'elenco delle Banche in L.C.A:
  • • BCC Banca Brutia
  • • Banca Popolare delle province Calabre
  • • BCC Paceco
  • • Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto (Crediveneto)
  • • Banca delle Marche
  • • Banca Etruria
  • • Banca Padovana Credito Cooperatico
  • • Banca Popolare di Vicenza
  • • Cassa di risparmio di Chieti
  • • Cassa di risparmio di Ferrara
  • • Veneto Banca
Altro

Ad oggi non è possibile prevedere se delle future modifiche della legge allargheranno la platea degli aventi diritto all'indennizzo, perché si tratta di decisioni rimesse agli organi politici e legislativi.

In caso di dossier titolo cointestato, la misura dell’indennizzo per ciascun intestatario è fissata entro il limite complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto.

Ai sensi dell'art. 3 del DM 10.5.2019 possono essere indennizzati i risparmiatori (od i loro successori e familiari), con esclusione di coloro che siano "clienti professionali", "controparti qualificate" o dei soggetti – e i loro partenti ed affini di 1 e 2 grado - che dall'1.1.2007 abbiano rivestito specifici incarichi di vertice nelle banche poste in liquidazione coatta amministrativa. Pertanto, il dipendente (od ex dipendente) che non rientri tra i predetti soggetti "esclusi" ha facoltà di presentare domanda al FIR.

NO: è sufficiente presentare la dichiarazione sostitutiva che potrà essere scaricata direttamente dal PORTALE. Gli eredi devono presentare separate domande di indennizzo ciascuno per la propria quota.

Si: il sistema accetta solamente files in formato PDF.

NO: l'indennizzo sarà erogato senza oneri, costi e interessi. L'indennizzo sarà calcolato sul costo d'acquisto comprensivo di oneri fiscali, e sarà erogato al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazioni con le banche poste in liquidazione nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento oltre che del differenziale cedole percepite rispetto ai titoli di Stato di durata equivalente.

NO: il decreto ministeriale del 10.5.2019 prevede che l'indennizzo possa essere riconosciuto e versato esclusivamente all'avente diritto. Pertanto, ai fini del pagamento dell'indennizzo, nel modulo di domanda occorre indicare le coordinate IBAN di un conto bancario o postale intestato all'avente diritto. E' consentito che il conto in parola sia cointestato a più soggetti, purché uno di questi sia l'avente diritto.

Il codice ISIN è un codice internazionale che identifica univocamente gli strumenti finanziari. La struttura del codice e le regole per la sua assegnazione sono stabilite dall'ISO (International Organization for Standardization) nello standard ISO 6166.

Il codice ISIN è di 12 caratteri alfanumerici con la seguente struttura: i primi due caratteri sono lettere che identificano il Paese dove sono stati emessi i titoli (per l'italia è IT); seguono poi 10 numeri dei quali l'ultimo è il cosiddetto digit control.

Il codice Hash è un codice alfanumerico riportato in basso a sinistra su tutte le pagine del file PDF della domanda, con la dicitura "HASH". Clicca qui per visualizzarlo

L’ID della domanda è il codice identificativo della domanda, che l’utente può visionare nella sua area personale accedendo alla piattaforma dedicata:

Al fine di garantire l’autenticità e l'integrità del documento, il codice HASH deve essere presente e ben leggibile in tutte le pagine del file PDF, generato a conclusione della domanda di accesso al FIR.
Si invita pertanto l’utente a procedere alla scansione del PDF, debitamente sottoscritto, assicurandosi che il codice HASH sia evidente in ogni pagina.

Si tratta degli oneri accessori - sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni - di diretta imputazione che possono essere portati ad incremento del costo di acquisto, a titolo esemplificativo:
  • • le commissioni di acquisto,
  • • l’eventuale Tassa sui Contratti di Borsa (per gli acquisti avvenuti sino al 31/12/2007);
  • • l’eventuale imposta sulle Successioni (per la quota imputabile alle azioni);
mentre per espressa previsione normativa l’imposta sulle Transazioni Finanziarie non può essere invece portata ad incremento del costo di acquisto.

Peraltro, la Commissione Tecnica nella seduta del 03.10.2019 ha precisato che il costo di acquisto è comprensivo non solamente dei menzionati oneri fiscali ma di ogni altro onere direttamente e legittimamente sopportato dall’avente diritto per concludere l’acquisto.

L’utente può esercitare il suo diritto alla cancellazione dell’account e dei dati personali in base al dettato normativo di cui all’ art. 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 attraverso la compilazione del Modulo Bscaricabile al seguente link.
Il Modulo B dovrà essere inviato nelle modalità qui di seguito specificate.
Qualora l'utente intenda rinunciare alla domanda di indennizzo presentata, il Modulo dovrà essere inviato al seguente indirizzo Pec: consap@pec.consap.it.
Qualora l’utente non abbia inoltrato domande al Fondo Indennizzo Risparmiatori ma risulti soltanto registrato al Portale FIR, potrà richiedere la cancellazione dell’account e dei dati personali inviando il Modulo al seguente indirizzo mail consap@consap.it.
Una volta ricevuto il predetto modulo B, corredato di un documento di riconoscimento, sarà data conferma di avvenuta cancellazione dell’account e dei relativi dati personali tramite posta certificata.

L’utilizzo di un valore medio è adottato dalla consolidata prassi bancaria per attribuire correttamente un valore unitario in caso di più movimentazioni intervenute sullo strumento finanziario.
Per tale ragione, la misura dell’indennizzo per gli azionisti è commisurata al 30% del costo di acquisto, in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo medio, in caso di più acquisti.

Coloro che intendono avvalersi della procedura forfettaria, devono dichiarare che la consistenza del patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore al 31/12/2018 sia inferiore a 100.000 euro, calcolato secondo i criteri e le istruzioni del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU Mini).
Per un approfondimento sul tema, si rimanda a quanto deliberato dalla Commissione Tecnica con la determina del 19/12/2019, pubblicata sull’apposita sezione del Portale.

Il dato a cui fare riferimento è quello più alto tra il saldo contabile attivo al 31.12.2018 al lordo degli interessi e la giacenza media annua per il 2018.

Per accedere alle funzionalità del Portale si consiglia di utilizzare la versione più recente per i browser Safari, Chrome, Firefox, Microsoft Edge.

Nel caso in cui sia possibile installare la versione più recente del browser, si riporta qui di seguito la versione minima per l’utilizzo dell’applicativo:
  • • Internet Explorer 10
  • • Microsoft Edge (qualsiasi versione)
  • • Chrome 60.0
  • • Firefox 60.0
  • • Safari 10
  • • Non è possibile utilizzare Opera

Sistemi operativi
  • • Mac Os X 10.12
  • • IOS 12
  • • Android 6
  • • Windows 7

L’utente ha la possibilità di modificare l’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione al Portale FIR e/o dell’indirizzo e-mail indicato in fase di compilazione della domanda, compilando il Modulo Cscaricabile al seguente link - corredato di copia di un documento di riconoscimento e inviandolo al seguente indirizzo Pec: consap@pec.consap.it. Una volta ricevuto il modulo, all’esito della lavorazione nei tempi tecnici necessari, sarà data conferma di avvenuta variazione dell’indirizzo e-mail tramite posta certificata.

In base al dettato normativo, art. 50, comma 1 lett. a) e lett. b) del D.L. 17 marzo 2020, n.18 all’azionista/obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio.
Il 40% dell’importo dell’indennizzo deve intendersi calcolato sul 30% previsto quale indennizzo per le azioni e sul 95% previsto quale indennizzo per le obbligazioni. Per l’anticipo del 40% sull’indennizzo eventualmente erogabile non è dunque necessario presentare alcuna ulteriore istanza.
Pertanto, coloro che hanno già presentato domanda al FIR, non dovranno inoltrare nessuna richiesta. Per chi invece ancora deve presentare la domanda, potrà procedere – esclusivamente su questo Portale - entro il 18 giugno 2020.

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, l’utente accedendo all’area riservata del Portale FIR– nella sezione "Le mie Domande" - continuerà a visualizzare l’ID delle domande compilate e non inviate.
L’utente non perderà le proprie credenziali di accesso (username e password indicati in fase di registrazione al Portale).
Inoltre, ove si dovesse aprire una nuova finestra temporale per la presentazione delle domande di indennizzo, l’utente potrà accedere e recuperare i dati e i documenti precedentemente inseriti nelle domande rimaste in compilazione.

Qualora, successivamente all’invio della domanda di accesso alle prestazioni del FIR, l’avente diritto sia deceduto, occorre, anzitutto, darne tempestiva comunicazione al Servizio, specificando codice fiscale dello stesso e ID della/e domanda/e inviata/e nel suo interesse.
Nella lavorazione della pratica, per qualsiasi comunicazione e/o informazione si continuerà a far riferimento all’indirizzo email a tale scopo indicato dall’avente diritto/richiedente in sede di compilazione della domanda. Pertanto, se il decesso ha comportato la necessità di modificare i recapiti indicati dall’avente diritto e, in particolare, dell’indirizzo email presso cui ricevere le suddette comunicazioni e informazioni, occorre comunicarlo secondo la procedura illustrata alla voce "Come posso modificare l’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione al Portale FIR e/o dell’indirizzo e-mail indicato in fase di compilazione della domanda nella sezione “Compilazione domanda/Dati del richiedente/Recapito”?" .
Ove necessario, invitiamo a procedere a tale modifica quanto prima, al fine di verificare tempestivamente la trasmissione di comunicazioni e/o richieste e di evitare di incorrere nelle relative scadenze. Tuttavia si fa presente che, nel caso in cui l’account utilizzato per la compilazione ed invio della domanda nell’interesse del defunto sia stato utilizzato anche per la presentazione della domanda di altri aventi diritto, non potrà procedersi a tale sostituzione.
La domanda proseguirà il regolare iter istruttorio e sarà lavorata alla luce dell’intervenuto decesso dell’avente diritto.
Ulteriore documentazione potrà essere integrata solo a seguito di apposita richiesta in sede di lavorazione istruttoria, attraverso la piattaforma dedicata sul Portale.
La documentazione inviata con modalità diverse non potrà essere presa in considerazione.
In particolare, in sede di lavorazione istruttoria, potrà essere richiesta:

  • - la "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per successione", ove attestare i nominativi di tutti gli eredi coinvolti nella successione con la specifica delle rispettive quote, sulla base del modello scaricabile sul Portale FIR nella sezione "Fac-simile allegati".
  • - il "Modulo D" ("Autorizzazione all'accredito su conto corrente dell'erede") da compilare nel caso in cui, a seguito dell’avvenuto decesso, il conto corrente indicato dall’avente diritto ai fini del pagamento dell'indennizzo eventualmente riconosciuto non sia più operativo (es.: chiuso, congelato, estinto, ecc.), allegando, oltre ai documenti di identità e codice fiscale degli eredi coinvolti, la certificazione bancaria ufficiale idonea ad attestare le coordinate dell'erede e la loro certa riconducibilità in capo a quest'ultimo - sul modello della "Certificazione IBAN" scaricabile sul Portale FIR nella sezione "Fac-simile allegati".

Resta fermo che, qualora la richiesta di integrazione formulata in sede istruttoria abbia ad oggetto anche ulteriori aspetti e/o elementi della domanda (per es.: file pdf della domanda, prova di acquisto, ecc.), essa dovrà comunque essere eseguita anche con riferimento a ciascuno di essi. Allo stesso modo, qualora il decesso dell’avente diritto sia avvenuto – o, comunque, sia stato comunicato al Servizio successivamente all’invio della richiesta di integrazione, questa dovrà comunque essere eseguita in ogni suo campo, specificando, nel campo dedicato alle annotazioni, ogni aspetto ritenuto utile a meglio inquadrare la posizione dell’avente diritto, ivi compreso il suo decesso. In caso di mancata esecuzione dell’integrazione richiesta, infatti, lavorazione non potrà essere proseguita.
Si ricorda che, qualora venga richiesta l’integrazione di documentazione a firma del de cuius-avente diritto (per es.: pdf della domanda, dichiarazione sostitutiva procedimenti pendenti, ecc.), questa dovrà essere sottoscritta da almeno uno degli eredi, specificando tale qualità e allegando copia fronte retro del documento di identità in corso di validità di quest’ultimo..
In seguito, potrà essere inviata ulteriore richiesta di integrazione, avente a oggetto la predetta documentazione conseguente al decesso.

Si può generare un "Error in text area" quando, nel compilare un messaggio di testo (per es.: nel campo "Annotazioni"), vengono inseriti caratteri particolari che non vengono elaborati dal sistema (come simboli, apostrofi, lettere accentate, ecc.).
In tali casi si consiglia di digitare nuovamente il messaggio evitando l’uso di tali caratteri; se, invece, non è possibile individuare i caratteri non ammessi, si consiglia di procedere all’invio senza l’inserimento del messaggio.

Se si intende sostituire/modificare le coordinate bancarie indicate nella compilazione della domanda, occorre inviare apposita comunicazione a mezzo pec all’indirizzo consap@pec.consap.it, specificando codice fiscale dell’avente diritto e ID della domanda e allegando certificazione bancaria ufficiale attestante le nuove coordinate e la loro certa riconducibilità in capo all’avente diritto, sul modello della "Certificazione IBAN".
Una volta ricevuta tale comunicazione, sarà data conferma dell’acquisizione della documentazione tramite posta certificata.

Nel caso in cui si riceva l’accredito dell’acconto del 40% dell’indennizzo riconosciuto sulle coordinate bancarie a tale scopo indicate, il numero ID indicato nella relativa causale non corrisponde a quello della domanda presentata ma costituisce il codice associato al codice fiscale di ciascun avente diritto e contraddistingue la posizione complessiva dello stesso, valutata dalla Commissione tecnica con riferimento a tutte le domande presentate nel suo interesse.