Il codice Hash è un codice alfanumerico riportato in basso a sinistra su tutte le pagine del file PDF della domanda, con la dicitura "HASH". Clicca qui per visualizzarlo
L’ID della domanda è il codice identificativo della domanda, che l’utente può visionare nella sua area personale accedendo alla piattaforma dedicata:
Al fine di garantire l’autenticità e l'integrità del documento, il codice HASH deve essere presente e ben leggibile in tutte le pagine del file PDF, generato a conclusione della domanda di accesso al FIR.
Si invita pertanto l’utente a procedere alla scansione del PDF, debitamente sottoscritto, assicurandosi che il codice HASH sia evidente in ogni pagina.
Peraltro, la Commissione Tecnica nella seduta del 03.10.2019 ha precisato che il costo di acquisto è comprensivo non solamente dei menzionati oneri fiscali ma di ogni altro onere direttamente e legittimamente sopportato dall’avente diritto per concludere l’acquisto.
Per accedere alle funzionalità del Portale si consiglia di utilizzare la versione più recente per i browser Safari, Chrome, Firefox, Microsoft Edge.
L’utente ha la possibilità di modificare l’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione al Portale FIR e/o dell’indirizzo e-mail indicato in fase di compilazione della domanda, compilando il Modulo C – scaricabile al seguente link - corredato di copia di un documento di riconoscimento e inviandolo al seguente indirizzo Pec: consap@pec.consap.it. Una volta ricevuto il modulo, all’esito della lavorazione nei tempi tecnici necessari, sarà data conferma di avvenuta variazione dell’indirizzo e-mail tramite posta certificata.
In base al dettato normativo, art. 50, comma 1 lett. a) e lett. b) del D.L. 17 marzo 2020, n.18 all’azionista/obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo
nel limite massimo del 40 per cento dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio.
Il 40% dell’importo dell’indennizzo deve intendersi calcolato sul 30% previsto quale indennizzo per le azioni e sul 95% previsto quale indennizzo per le obbligazioni.
Per l’anticipo del 40% sull’indennizzo eventualmente erogabile non è dunque necessario presentare alcuna ulteriore istanza.
Pertanto, coloro che hanno già presentato domanda al FIR, non dovranno inoltrare nessuna richiesta. Per chi invece ancora deve presentare la domanda,
potrà procedere – esclusivamente su questo Portale - entro il 18 giugno 2020.
Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, l’utente accedendo all’area riservata del Portale FIR– nella sezione "Le mie Domande" - continuerà a visualizzare l’ID delle domande compilate e non inviate.
L’utente non perderà le proprie credenziali di accesso (username e password indicati in fase di registrazione al Portale).
Inoltre, ove si dovesse aprire una nuova finestra temporale per la presentazione delle domande di indennizzo, l’utente potrà accedere e recuperare i dati e i documenti precedentemente inseriti nelle domande rimaste in compilazione.
Qualora, successivamente all’invio della domanda di accesso alle prestazioni del FIR, l’avente diritto sia deceduto, occorre, anzitutto,
darne tempestiva comunicazione al Servizio, specificando codice fiscale dello stesso e ID della/e domanda/e inviata/e nel suo interesse.
Nella lavorazione della pratica, per qualsiasi comunicazione e/o informazione si continuerà a far riferimento all’indirizzo email a tale scopo indicato dall’avente diritto/richiedente in sede di compilazione della domanda.
Pertanto, se il decesso ha comportato la necessità di modificare i recapiti indicati dall’avente diritto e, in particolare, dell’indirizzo email presso cui ricevere le suddette comunicazioni e informazioni,
occorre comunicarlo secondo la procedura illustrata alla voce
"Come posso modificare l’indirizzo e-mail indicato in fase
di registrazione al Portale FIR e/o dell’indirizzo e-mail indicato in fase di compilazione della domanda nella sezione
“Compilazione domanda/Dati del richiedente/Recapito”?"
.
Ove necessario, invitiamo a procedere a tale modifica quanto prima, al fine di verificare tempestivamente la trasmissione di comunicazioni e/o richieste e di evitare
di incorrere nelle relative scadenze. Tuttavia si fa presente che, nel caso in cui l’account utilizzato per la compilazione ed invio della domanda nell’interesse del
defunto sia stato utilizzato anche per la presentazione della domanda di altri aventi diritto, non potrà procedersi a tale sostituzione.
La domanda proseguirà il regolare iter istruttorio e sarà
lavorata alla luce dell’intervenuto decesso dell’avente diritto.
Ulteriore documentazione potrà essere integrata solo a seguito di apposita richiesta in sede di lavorazione istruttoria, attraverso la piattaforma dedicata sul Portale.
La documentazione inviata con modalità diverse non potrà essere presa in considerazione.
In particolare, in sede di lavorazione istruttoria, potrà essere richiesta:
Si può generare un "Error in text area" quando, nel compilare un messaggio di testo (per es.: nel campo "Annotazioni"), vengono inseriti caratteri particolari che non vengono elaborati dal sistema (come simboli, apostrofi, lettere accentate, ecc.).
In tali casi si consiglia di digitare nuovamente il messaggio evitando l’uso di tali caratteri; se, invece, non è possibile individuare i caratteri non ammessi, si consiglia di procedere all’invio senza l’inserimento del messaggio.
Se si intende sostituire/modificare le coordinate bancarie indicate nella compilazione della domanda, occorre inviare apposita comunicazione a mezzo pec all’indirizzo consap@pec.consap.it, specificando codice fiscale dell’avente diritto e ID della domanda e allegando certificazione bancaria ufficiale attestante le nuove coordinate e la loro certa riconducibilità in capo all’avente diritto,
sul modello della "Certificazione IBAN".
Una volta ricevuta tale comunicazione, sarà data conferma dell’acquisizione della documentazione tramite posta certificata.
Nel caso in cui si riceva l’accredito dell’acconto del 40% dell’indennizzo riconosciuto sulle coordinate bancarie a tale scopo indicate, il numero ID indicato nella relativa causale non corrisponde a quello della domanda presentata ma costituisce il codice associato al codice fiscale di ciascun avente diritto e contraddistingue la posizione complessiva dello stesso, valutata dalla Commissione tecnica con riferimento a tutte le domande presentate nel suo interesse.