Fondo
Indennizzo
Risparmiatori

Chi può fare la domanda

Hanno diritto di presentare domanda al FIR i seguenti "risparmiatori":

  • persone fisiche;
  • imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti;
  • organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale di cui rispettivamente agli articoli 32 e 35 del codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  • microimprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione , del 6 maggio 2003, che occupano meno di dieci persone e che realizzano un fatturato annuo o con un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 della legge n. 145/2018 alla data del provvedimento di messa in liquidazione nonché:

  • i "successori" per causa di morte dei "risparmiatori", che hanno acquisito la titolarità degli strumenti finanziari delle Banche in liquidazione dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione e successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari
  • i "familiari" dei "risparmiatori", costituiti da coniuge, da soggetto legato da unione civile, da convivente more uxorio o di fatto, dai parenti entro il 2° grado, che hanno acquisito la titolarità degli strumenti finanziari delle Banche in liquidazione dai "risparmiatori", a seguito di trasferimento con atto tra vivi dopo la data di provvedimento di messa in liquidazione e che successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari;

I "risparmiatori" persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, i loro "successori" mortis causa e i loro "familiari" in possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi dopo la data di provvedimento di messa in liquidazione e che successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari hanno diritto a un indennizzo forfettario secondo una procedura semplificata e prioritaria se soddisfano una delle seguenti condizioni:

  • patrimonio mobiliare di proprietà al 31 dicembre 2018 di valore inferiore a 100.000 euro, esclusi gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 494, della legge n.145/2018 nonché i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita;
  • ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita.

Ai sensi del comma 502-bis dell'art. 1 della legge n. 145/2018, nell'erogazione degli indennizzi forfettari è data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000,00 euro.

Casi di esclusione

Non hanno diritto all'indennizzo:

  • le cosiddette "controparti qualificate" di cui all'art. 6, comma 2-quater, lettera d), del T.U.F.;
  • i cosiddetti "clienti professionali", di cui ai commi 2- quinquies e 2-sexies dell'art. 6 del T.U.F.;
  • i soggetti che, nelle banche o loro controllate, dal 1° gennaio 2007 abbiano avuto i seguenti incarichi:
    • componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e di vigilanza (inclusi gli organi che svolgono funzione di gestione del rischio e revisione interna);
    • membro del collegio sindacale;
    • consigliere delegato;
    • direttore generale e vice direttore generale nonché i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado.

Non sono altresì indennizzabili gli strumenti finanziari trasferiti, dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione della Banca che li ha emessi, dai soggetti esclusi indicati precedentemente agli aventi diritto ("risparmiatori", "successori" e "familiari").