13/01/2022
La Commissione Tecnica nella seduta del 25 novembre 2021 ha individuato il periodo temporale di massima all’interno del quale, sulla base degli accertamenti
di violazioni compiuti in sede giudiziaria o da Autorità di vigilanza, ritiene accertata su base generale, in relazione all’emittente dei titoli oggetto
dell’istanza, l’esistenza di una violazione massiva del T.U.F., con particolare riferimento a: informazioni false al mercato, incluse le violazioni relative
al processo di determinazione del prezzo delle azioni; violazione degli obblighi di informazione passiva, adeguatezza e violazioni organizzative sui servizi
di investimento; violazioni relative agli acquisti tra privati e negli acquisti dalla banca (omesso prospetto); violazione del principio di parità di
trattamento nella gestione degli ordini di vendita.
L’arco temporale individuato, di seguito rimesso, si conclude, a seconda dei casi, alla data di liquidazione della banca o alla data di prima emersione
della crisi che avrebbe portato alla liquidazione. Rimane fermo che potranno essere individuate violazioni massive anche in periodi diversi sulla base
degli elementi forniti dai richiedenti.
18/10/2021
La Commissione Tecnica nella seduta del 18 ottobre 2021 rileva che:
"L’unico canale di comunicazione previsto per le interlocuzioni degli istanti con il FIR è quello telematico attivo
sul portale dedicato al link https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it/Contatti
Pertanto, qualsivoglia interlocuzione degli istanti avanzata mediante canali diversi da quello istituzionale resta inesitata
per l’impossibilità di darvi seguito.
Si invitano dunque tutti gli interessati ad utilizzare esclusivamente il richiamato canale di comunicazione telematico
o l’indirizzo di posta elettronica istituzionale."
18/02/2021
La Commissione Tecnica nella seduta del 18 febbraio 2021:
"valutati i dati statistici forniti dalla Segreteria, delibera di effettuare i pagamenti al 100% dell'indennizzo riconosciuto, con conseguente integrazione di quelli già effettuati al 40%. Approva il presente verbale e ne dispone l'immediata pubblicazione sul Portale."
14/01/2021
La Commissione Tecnica nella seduta del 14 gennaio 2021:
"ad integrazione di quanto deliberato nel corso della riunione del 7 gennaio u.s., in relazione alla comunicazione da inviarsi
agli utenti che non hanno eseguito la richiesta di integrazione ricevuta […] ritiene che sia congruo concedere un termine di 14 giorni
ai fini dell’adempimento della richiesta."
7/01/2021
La Commissione Tecnica nella seduta del 7 gennaio 2021:
"delibera, a maggioranza dei componenti, di inviare una comunicazione che preavvisi il rigetto della domanda di indennizzo solo a
coloro ai quali sia già stata inviata una richiesta di integrazione, poi rimasta senza effetto.
Tramite tale comunicazione, la richiesta di integrazione verrà reiterata in modo circostanziato con riferimento a quanto
già indicato in sede di primo invio."
03/12/2020
La Commissione Tecnica nella seduta del 3 dicembre 2020 rileva che:
"La Commissione auspica una modifica normativa nel senso della previsione di una erogazione al 100% degli indennizzi, limitatamente al regime forfettario."
19/11/2020
La Commissione Tecnica nella seduta del 19 novembre 2020 rileva che:
“Viene discusso il tema della verifica dei requisiti reddito/patrimoniali in relazione alla dichiarazione sul possesso degli stessi sottoscritta dal risparmiatore in sede di compilazione della domanda di indennizzo. […]
Considerando l'impostazione della domanda telematica ed il tenore della dichiarazione sottoscritta a corredo della stessa dall'interessato in coerenza con il dettato normativo, la Commissione delibera
di sottoporre le istanze per le quali la verifica di uno dei due requisiti abbia fornito un esito difforme da quello indicato dall'istante, anche al controllo del possesso del requisito non indicato tramite
apposizione del relativo flag in via telematica.
Nel caso in cui risulti verificato positivamente il possesso di uno dei due requisiti reddito/patrimoniali normativamente previsti, sarà riconosciuto l’accesso alla procedura forfettaria.”
15/09/2020
La Commissione Tecnica nella seduta del 15 settembre 2020:
in merito
alla conservazione dei dati gestiti nell’ambito del sistema di ticketing […] delibera in due anni dall’evasione della richiesta pervenuta a mezzo tickets
il periodo di conservazione degli stessi, considerandolo un termine congruo rispetto alle diverse esigenze da soddisfare ed ai vari interessi da contemperare
(salva la possibilità di conservarli successivamente rispetto a tale periodo in forma anonimizzata, esclusivamente per consentire la valutazione degli standard di servizio
e delle performance del fornitore).
15/09/2020
La Commissione Tecnica nella seduta del 15 settembre 2020 rileva che:
nell’ipotesi di decesso - dopo l’invio dell’istanza al FIR - dell’avente diritto titolare del conto […] la pratica seguirà il regolare iter istruttorio
a nome dell’istante originario, salvo ovviamente per quanto attiene al pagamento dell’indennizzo.
A tal riguardo, risulta opportuno procedere con l’invio di una richiesta di integrazione istruttoria al fine di consentire agli eredi del de cuius
di indicare delle nuove coordinate bancarie presso cui ricevere le somme a titolo di indennizzo.
Allo scopo, verrà predisposto un apposito modulo che dovrà essere compilato e sottoscritto dagli eredi del de cuius e trasmesso tramite la Piattaforma
FIR corredato della pertinente documentazione, quale l’attestazione bancaria di intestazione delle nuove coordinate bancarie, i documenti di identità degli eredi
e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per successione, con l’indicazione dell’erede cui andranno accreditate le somme dovute a titolo di indennizzo.
15/09/2020
La Commissione Tecnica nella seduta del 15 settembre 2020 rileva che:
è in corso di definizione il provvedimento ministeriale volto ad individuare
le voci di composizione del patrimonio mobiliare ai fini dei controlli dell’Agenzia delle Entrate di cui all’art. 6 comma 2 del D.M. 10.05.2019 come modificato dall’art. 3 comma 3
del D.M. 08.08.2019
per l’accesso alle prestazioni del FIR.
Quanto alle pratiche contenenti la dichiarazione sul possesso del requisito patrimoniale sottoposte – ad oggi - alla Commissione tecnica,
e dalla stessa approvate con esito positivo, esse saranno nuovamente sottoposte alla Commissione nell’ipotesi in cui l’esito del controllo da parte
dell’Agenzia delle Entrate risulterà negativo.
31/08/2020
La Commissione Tecnica nella seduta del 31 agosto 2020 rileva che:
In merito ai controlli sul reddito complessivo inferiore a € 35.000,00 ai fini IRPEF dichiarato dal risparmiatore nella domanda di indennizzo, nelle ipotesi di utenti rispetto
ai quali l’Agenzia delle Entrate non dispone di alcun dato reddituale per l’anno 2018, la Commissione rileva che il requisito reddituale richiesto dalla normativa di riferimento
risulta soddisfatto, e che dunque il relativo controllo sia da considerarsi come validato con esito positivo.
06/08/2020
La Commissione Tecnica nella seduta del 6 agosto 2020 rileva che:
Quanto alle domande di accesso all’indennizzo forfettario con dichiarazione sul possesso di un reddito inferiore a 35.000 euro, nei casi in cui il controllo presso la banca
dati dell’Agenzia delle Entrate dia esito negativo, sarà verificata la sussistenza o meno delle fattispecie evidenziate anche alla luce della risposta resa dall’Agenzia in merito
ad un recente interpello sul tema della determinazione del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che, al riguardo,
include anche gli eventuali redditi d'impresa o di attività professionali svolte dall’istante.
Qualora ricorrano tali ipotesi, nello specifico, sarà inviata all’utente apposita richiesta di integrazione istruttoria al fine di raccogliere, in primo luogo, l’eventuale dichiarazione
sul possesso del requisito patrimoniale (< 100.000 euro), e, in secondo luogo ed in via alternativa – dunque in mancanza dei requisiti per l’accesso all’indennizzo forfettario -
la documentazione relativa alle violazioni massive del T.U.F..
22/07/2020
La Commissione Tecnica nella seduta del 22 luglio 2020:
prende atto degli emendamenti in materia di Fondo Indennizzo Risparmiatori previsti dall’art. 175 bis della L. 17 luglio 2020 n. 77, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180
del 18 luglio 2020, di conversione del D.L. 19.05.2020 n. 34 c.d. “Decreto Rilancio”.
Nello specifico, tra i soggetti esclusi dalle prestazioni del FIR è stato espressamente inserito il riferimento al coniuge di chi abbia avuto, nelle banche di cui al comma 493 L. 145/2018
o loro controllate, dal 1° gennaio 2007, l’incarico di componente del consiglio di amministrazione, degli organi di controllo e di vigilanza, degli organi che svolgono funzioni di gestione del
rischio e revisione interna, del collegio sindacale, o la carica di consigliere delegato, direttore generale e vice direttore generale.
Inoltre, quanto alla verifica della sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, di competenza dell’Agenzia delle Entrate,
il citato art. 175 bis demanda alla Commissione tecnica del FIR, il compito di formulare una proposta ai fini del provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze, con cui,
sentiti l’Agenzia delle Entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, saranno individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli
e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
06/07/2020
La Commissione Tecnica nella seduta del 6 luglio 2020 rileva:
l’opportunità di inviare una richiesta di aggiornamento limitatamente alle domande degli utenti che nell’istanza di accesso al FIR
hanno dichiarato la sussistenza di procedimenti giudiziari o procedure di rimborso in corso.
06/07/2020
La Commissione Tecnica nella seduta del 6 luglio 2020 rileva:
di ritenere equiparabili gli arbitrati dell’ACF presso Consob a quelli del FITD ai fini delle modalità di accesso all’indennizzo erogato dal FIR.
19/06/2020
La Commissione Tecnica, ai fini della corretta predisposizione delle domande, nella seduta del 19 giugno 2020, rileva che:
quanto alla richiesta, rivolta “ai competenti uffici …… di valutare anche la possibilità di consentire alla Commissione Tecnica di attribuire un termine
per l’accesso alla procedura delle c.d. “violazioni massive” ai risparmiatori esclusi dalla procedura c.d. “forfettaria” per l’erronea …. indicazione dei valori
di reddito e patrimonio previsti dalla disciplina di riferimento”, di cui alla comunicazione dell’On. Villarosa del 05.06.2020 , la Commissione, a seguito
di discussione sul punto, tenuto conto delle dichiarazioni sostitutive relative alla propria situazione reddito-patrimoniale rese dai risparmiatori nella domanda
di accesso al FIR ai sensi degli articoli 46 e 47 d.P.R. 445/2000, delibera di riservarsi di valutare - al momento dell’esame dell’istanza di indennizzo -
la scusabilità dell’errore eventualmente dedotto dall’utente quanto all’indicazione di reddito e patrimonio, ai fini di cui all’art. 76 del d.P.R. 445/2000.
19/06/2020
La Commissione Tecnica, ai fini della corretta predisposizione delle domande, nella seduta del 19 giugno 2020, rileva che:
preso atto della richiesta pervenuta alla Segreteria tecnica da parte dell’Ufficio gestione contenzioso passivo di Banca Popolare di Vicenza in L.C.A.,
avente ad oggetto la possibilità di un confronto tra i dati relativi ai soggetti che hanno instaurato un giudizio nei confronti di Intesa Sanpaolo –
anche quale incorporante di Banca Nuova – e quelli relativi ai soggetti che hanno presentato domanda di accesso al FIR, la Commissione esclude di poter
fornire a terzi informazioni circa le istruttorie, il loro esito, le generalità degli istanti. Invero, ciò che rileva ai fini di scongiurare il rappresentato
rischio di duplicazione degli indennizzi, non è il dato relativo alla presentazione della domanda di indennizzo, bensì quello relativo all’avvenuto pagamento.
19/06/2020
La Commissione Tecnica, ai fini della corretta predisposizione delle domande, nella seduta del 19 giugno 2020, rileva che:
quanto alla documentazione bancaria inerente allo strumento finanziario oggetto di istanza di indennizzo, da allegare alla domanda di accesso al FIR,
a fronte della dichiarata impossibilità di alcune banche (segnatamente Banca Intesa) di fornire tempestivamente tali documenti, la Commissione delibera di
considerare come possibile la rimessione in termini di quanti, entro il 18 giugno, abbiano allegato una richiesta di attestazione alla propria banca, rimasta
inevasa; per tali domande si procederà ad una richiesta di integrazione documentale con le modalità previste dalla normativa vigente.
19/06/2020
La Commissione Tecnica, ai fini della corretta predisposizione delle domande, nella seduta del 19 giugno 2020, rileva che:
la Segreteria comunica che alla chiusura della finestra per la presentazione delle domande di indennizzo si sono registrati i seguenti dati:
21/05/2020
La Commissione Tecnica, ai fini della corretta predisposizione delle domande, nella seduta del 21 maggio 2020, rileva che:
preso atto del contenuto della missiva prot. n. 13-2020 del 14.5.2020 inviata dal sottosegretario Alessio Mattia Villarosa,
incarica la Segreteria di trasmettere immediatamente all'Agenzia delle entrate e, per conoscenza, all’onorevole Villarosa, la seguente delibera:
“la Commissione tecnica, a norma dell'articolo 6, comma 2, del D.M. 10.5.2019 e successive modificazioni, nell’approssimarsi della conclusione
della fase istruttoria, richiede all'Agenzia delle Entrate le modalità di trasmissione degli elenchi nominativi dei soggetti che,
nelle istanze di indennizzo ex lege n. 145/2018, art. 502-bis, hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti ivi previsti, ai fini della conferma degli stessi”.
21/05/2020
La Commissione Tecnica, ai fini della corretta predisposizione delle domande, nella seduta del 21 maggio 2020, rileva che:
esaminata la comunicazione con cui Intesa Sanpaolo rappresenta che “il ‘Prospetto Valore Storico delle azioni’ viene consegnato ai Risparmiatori
nel caso in cui i Rendiconti Titoli non siano reperibili … oppure … risultino privi del ‘prezzo di carico’ dei titoli in esame
(o presentino un prezzo fuorviante, in quanto difforme da quello richiesto in sede di inserimento della domanda di rimborso al FIR)”,
e che “il ‘Prospetto Valore Storico delle Azioni’ consentirà al Risparmiatore di calcolare il prezzo di acquisto delle azioni all’epoca delle operazioni,
da inserire sul portale” del Fondo per la presentazione dell’istanza.
Al riguardo la Commissione delibera di richiedere agli istanti interessati dall’affrancamento entrambe le seguenti dichiarazioni:
21/05/2020
La Commissione Tecnica, ai fini della corretta predisposizione delle domande, nella seduta del 21 maggio 2020, rileva che:
con risposta ad interpello n. 112/2020, l’Agenzia delle Entrate ha espresso
“l’avviso che le somme corrisposte dal FIR non assumono rilevanza reddituale … in quanto finalizzate a reintegrare ‘forfetariamente’
la perdita economica patrimoniale (danno emergente) subìta dal percettore a fronte delle … condotte poste in essere dalle banche”.
L’Agenzia precisa che tale orientamento è analogo a quello assunto con risoluzione n. 3/E del 2017 in relazione agli indennizzi corrisposti dagli istituti
di credito sottoposti a risoluzione, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 59/2016.
La Commissione prende atto dell’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate, pubblicato sulla sezione dedicata del Portale.
21/05/2020
La Commissione Tecnica, ai fini della corretta predisposizione delle domande, nella seduta del 21 maggio 2020, rileva che:
sebbene perduri l’emergenza sanitaria “Covid-19”, è stata pianificata una graduale ripresa dell’attività istruttoria,
che attualmente viene svolta utilizzando circa la metà degli operatori in smart working, e l’altra metà in presenza presso la sede di Via Boccanelli –
ove sono state implementate tutte le misure di sicurezza richieste dalla normativa e dalle disposizioni organizzative adottate dalla Concessionaria
(quali il distanziamento delle scrivanie, l’obbligo di utilizzo delle mascherine, il rilevamento della temperatura corporea all’ingresso,
la frequente sanificazione degli ambienti eccetera).
La Segreteria rappresenta che, se da un lato tali modalità operative hanno consentito di proseguire l’attività anche durante il lockdown imposto
nella cosiddetta “fase 1” dell’emergenza sanitaria, dall’altro hanno inevitabilmente ridimensionato, sebbene parzialmente e temporaneamente,
l’attività istruttoria.
La Commissione prende atto di quanto esposto dalla Segreteria tecnica.
[….] poiché l’attuale “fase 2” dell’emergenza sanitaria ha allentato le restrizioni precedentemente imposte agli spostamenti personali e
consente una graduale riapertura delle attività lavorative, dal 25 maggio prossimo la Segreteria inizierà ad inviare agli istanti
le richieste di integrazioni documentali necessarie alla definizione delle istruttorie.
La Commissione prende atto con favore di quanto rappresentato dalla Segreteria condividendone l’iniziativa.
16/04/2020
La Commissione Tecnica, ai fini della corretta predisposizione delle domande, nella seduta del 16 aprile 2020, rileva che:
preso atto che il termine finale originariamente previsto per la presentazione delle istanze di accesso al FIR (18.02.2020)
è stato inizialmente prorogato dalla legge di stabilità 2020 al 18.04.2020 e ulteriormente differito dal decreto-legge n. 18/2020 al 18.06.2020,
rileva che il termine finale per la conclusione del procedimento istruttorio – ivi compresa l’attività propedeutica di verifica, completezza e coerenza
dei dati delle domande di indennizzo e della documentazione presentata a corredo della stessa, finalizzata a sottoporre alla Commissione tecnica l’elenco
delle istanze verificate – è automaticamente differito di un numero di giorni corrispondente a quelli concessi per la presentazione delle istanze.
27/02/2020
La Commissione Tecnica, ai fini della corretta predisposizione delle domande, nella seduta del 27 febbraio 2020, ritiene che:
non si potrà non tener conto delle inevitabili ripercussioni che la disposta proroga dei termini di presentazione delle domande dispieghi
sull’intero iter procedimentale di formazione della delibera di esito istruttorio delle domande di rimborso.
27/02/2020
La Commissione Tecnica, ai fini della corretta predisposizione delle domande, nella seduta del 27 febbraio 2020, rileva che:
premesso che la procedura implementata dalla Segreteria Tecnica si prefigge di ottimizzare l’istruttoria sotto l’aspetto dei tempi, dei costi e della qualità dell’attività svolta:
27/02/2020
La Commissione Tecnica, ai fini della corretta predisposizione delle domande, nella seduta del 27 febbraio 2020, rileva che:
27/02/2020
La Commissione Tecnica, ai fini della corretta predisposizione delle domande, nella seduta del 27 febbraio 2020, ritiene che:
generalmente gli istanti provano l’ammontare del costo sostenuto per l’affrancamento del portafoglio titoli, mediante la produzione del relativo modello F24 quietanzato.
Tale importo riguarda l’intero portafoglio (che ben poteva contenere strumenti non azzerati o dei quali non si è più in possesso) mentre il costo dell’affrancamento
da considerare nel calcolo dell’indennizzo è solamente quello relativo ai titoli azzerati ed ancora in possesso dell’avente diritto, per i quali si domanda il beneficio del Fondo.
Pertanto, al fine di non aggravare eccessivamente l’istruttoria da un punto di vista operativo, ai fini del calcolo dell’indennizzo la Commissione invita la Segreteria
Tecnica a non considerare l’intero costo sopportato dall’interessato per l’affrancamento del portafoglio, ma la sola percentuale di tale costo riferibile al valore,
sull’intero portafoglio affrancato, dei titoli azzerati di cui oggi si chiede l’indennizzo.
27/02/2020
La Commissione Tecnica, ai fini della corretta predisposizione delle domande, nella seduta del 27 febbraio 2020, ritiene che:
secondo quanto deliberato nella seduta del 19.9.2019, “i requisiti temporali e dimensionali delle microimprese per l’accesso al FIR …
devono risultare sussistenti per due esercizi consecutivi e fino al 31 dicembre 2018”.
Tuttavia la Commissione, affrontando in via più generale la tematica della sussistenza e permanenza dei requisiti per l’accesso al FIR,
nella successiva seduta del 23.10.2019 ha deliberato “che quelli legittimanti la qualifica di avente diritto … debbano sussistere al momento
dell’acquisizione degli strumenti finanziari da parte dell’avente diritto”.
La Commissione pertanto, ritenendo che la determinazione del 23 ottobre abbia una valenza generale e prevalente sulla delibera del 19 settembre,
precisa che per l’accesso al Fondo da parte di una “microimpresa” è sufficiente che tale qualifica, così come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE,
risulti sussistente al momento dell’acquisizione degli strumenti finanziari, senza necessità che permanga fino al 31.12.2018.
27/02/2020
La Commissione Tecnica, ai fini della corretta predisposizione delle domande, nella seduta del 27 febbraio 2020, rileva che:
l’esclusione dall’accesso al Fondo per i soggetti apicali delle banche poste in liquidazione o loro controllate (ed i loro parenti ed affini di primo e secondo grado) previsto dall’art. 1, comma 505, della legge n. 145/2018, si applichi:
27/02/2020
La Commissione Tecnica, ai fini della corretta predisposizione delle domande, nella seduta del 27 febbraio 2020, ritiene che:
ai sensi dell’art. 1, comma 505 della legge n. 145/2018 sono esclusi dai benefici del Fondo “i soggetti che abbiano avuto, nelle banche di cui al comma 493
o loro controllate, dal 1° gennaio 2007, gli incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e di vigilanza,
inclusi gli organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna; membro del collegio sindacale; consigliere delegato;
direttore generale e vice direttore generale, nonché i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado”.
Poiché la norma sembrerebbe escludere dal Fondo tali soggetti a causa del ruolo ricoperto nell’azienda in liquidazione,
vale a dire a causa della formale spettanza dei rilevanti poteri di gestione, indirizzo e controllo esercitabili in relazione alla posizione ricoperta nell’organico aziendale,
la Segreteria comunica di star procedendo alle istruttorie non escludendo dal Fondo coloro che da documenti ufficiali (ad esempio i bilanci della banca o le visure camerali)
risultino aver ottenuto gli incarichi in parola a titolo meramente onorifico e con esclusione di ogni formale potere di gestione, indirizzo o controllo
(ad esempio quale presidente o vicepresidente onorario) ovvero della possibilità di accesso ad informazioni privilegiate.
La Commissione prende atto ed approva la prassi istruttoria adottata, riservandosi di valutare l’eventuale rigetto delle domande avanzate da tali soggetti laddove dovesse emergere che, nel caso concreto,
la carica rivestita non presentava valenza meramente onorifica ma conferiva un qualche potere di gestione, indirizzo o controllo.
30/01/2020
La Commissione Tecnica, ai fini della corretta predisposizione delle domande, nella seduta del 30 gennaio 2020, rileva che:
relativamente ai risparmiatori destinatari della normativa recata dal d. l. n. 59/2016 vanno svolte ulteriori considerazioni.
19/12/2019
La Commissione Tecnica, ai fini della corretta predisposizione delle domande, nella seduta del 19 dicembre 2019, rileva che:
ai sensi degli articoli 1, comma 502-bis, della legge n. 145/2018 e 4, comma 3, del d.m. 10.5.2019, coloro che intendono avvalersi della cosiddetta "procedura forfettaria" debbono allegare all'istanza una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante "la consistenza del patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvate con decreto del Ministero del lavoro … recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione … oppure l'ammontare del reddito complessivo dell'avente diritto" ai fini IRPEF.
Al riguardo, secondo quanto indicato al punto 4) delle allegate "istruzioni per la compilazione" della DSU approvate dal Ministero del Lavoro, ai fini della compilazione del "quadro FC2" "il patrimonio mobiliare è composto dalle voci di seguito indicate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:
19/12/2019
La Commissione Tecnica, ai fini della corretta predisposizione delle domande, nella seduta del 19 dicembre 2019, rileva che:
ai fini dell'accertamento delle violazioni massive del TUF che hanno causato un pregiudizio ingiusto ai risparmiatori, la Commissione ha determinato i criteri e le linee guida per la tipizzazione delle violazioni massive (clicca qui).
21/11/2019
La Commissione Tecnica, ai fini della corretta predisposizione delle domande, nella seduta del 21 novembre 2019, rileva che:
mentre Intesa San Paolo (cessionaria della Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca) fornisce ai successori mortis causa dei risparmiatori un'attestazione che riporta il costo di acquisto degli strumenti finanziari sostenuto dal risparmiatore defunto, BPER ed UBI Banca (cessionarie di Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di risparmio della provincia di Chieti e Cassa di risparmio di Ferrara) hanno comunicato di non possedere tale dato e che, pertanto, nelle proprie attestazioni indicheranno il valore degli strumenti finanziari posseduti dal risparmiatore al momento del decesso.
Al riguardo la Commissione rileva che il "costo storico di acquisto" ed il "valore al momento del decesso" degli strumenti finanziari sono dati diversi e non sovrapponibili, e ribadisce che ai sensi dell'art. 5 del d.m. 10.5.2019 l’indennizzo è determinato in relazione al costo di acquisto degli strumenti finanziari – che va, pertanto, documentato. In proposito, la Commissione sottolinea che laddove tale costo non fosse esplicitato nelle attestazioni delle Cessionarie, potrebbe comunque esser comunicato agli aventi diritto dai Liquidatori delle banche decotte, perché a loro noto.
21/11/2019
La Commissione Tecnica, ai fini della corretta predisposizione delle domande, nella seduta del 21 novembre 2019, rileva che:
possono beneficiare dell’indennizzo del FIR tutte le tipologie di azioni, ivi comprese quelle "privilegiate" e "di risparmio".
23/10/2019
La Commissione Tecnica, ai fini della corretta predisposizione delle domande, nella seduta del 23 ottobre 2019, rileva che:
quanto all’indennizzabilità o meno delle obbligazioni convertibili, che – impregiudicate le valutazioni che saranno effettuate al momento di decidere se accogliere o meno le singole posizioni – laddove delle obbligazioni siano state convertite in azioni, i titolari delle stesse potranno presentare istanza al Fondo quali azionisti. In tal caso potranno ottenere, se ne ricorreranno tutti i presupposti di legge, l’indennizzo nella misura del 30% del costo sostenuto per la conversione ovvero, se questa è stata gratuita, per l’acquisto delle obbligazioni convertibili.
23/10/2019
La Commissione Tecnica, ai fini della corretta predisposizione delle domande, nella seduta del 23 ottobre 2019, rileva che:
in merito ai requisiti reddito-patrimoniali che l’istante deve possedere per beneficiare della cosiddetta “procedura forfettaria” di accesso al Fondo, ai sensi dell’art. 1, comma 502-bis della legge n. 145/2018 ed art. 4, comma 3, del d.m. 10.5.2019, la Commissione dichiara di condividere il contenuto dell’appunto in allegato (clicca qui).
23/10/2019
La Commissione Tecnica, ai fini della corretta predisposizione delle domande, nella seduta del 23 ottobre 2019, rileva che:
la rivalutazione “gratuita” del capitale ai sensi dell’art. 7 della legge n. 59/1992, vale a dire l’incremento del valore nominale dei titoli di partecipazione dei soci di una banca di credito cooperativo attraverso l’utilizzo di una quota degli utili di esercizio, non concorra alla determinazione del loro costo di acquisto ai fini dell’indennizzo del FIR. L’importo di tale rivalutazione, pertanto, dovrà essere escluso dalla “certificazione del costo di acquisto” delle azioni o quote che tali istituti di credito rilasceranno ai propri soci.
23/10/2019
La Commissione Tecnica, ai fini della corretta predisposizione delle domande, nella seduta del 23 ottobre 2019, rileva che:
circa l’eventuale necessità di un rapporto negoziale diretto tra acquirente degli strumenti finanziari indennizzabili e banca emittente, nonché dell’eventuale rilevanza dell’acquisizione degli strumenti finanziari indennizzabili da un “terzo collocatore”, diverso dalla banca emittente, la Commissione ritiene che la richiesta di chiarimenti sul punto, sollevata da alcuni istanti, non attenga alla fase istruttoria del procedimento di accesso al Fondo (perché non incide sulla possibilità o sulle modalità di presentazione della domanda) ma si risolva nella richiesta di individuare un criterio di merito, rilevante ai fini della decisione sull’accoglimento o meno dell’istanza, la cui individuazione implicherebbe anticipazioni valutative precluse alla Commissione in questa fase del procedimento, perché da assumere nella fase decisoria.
23/10/2019
La Commissione Tecnica, ai fini della corretta predisposizione delle domande, nella seduta del 23 ottobre 2019, rileva che:
in ordine all’usufrutto costituito sugli strumenti finanziari, la Commissione ritiene che l’istanza dovrà essere presentata congiuntamente dal nudo proprietario e dall’usufruttuario, restando impregiudicata ogni valutazione relativa all’accoglibilità della domanda ed alla misura dell’indennizzo eventualmente concedibile.
23/10/2019
La Commissione Tecnica, ai fini della corretta predisposizione delle domande, nella seduta del 23 ottobre 2019, rileva che:
in ordine alla permanenza dei requisiti, la Commissione ritiene che quelli legittimanti la qualifica di avente diritto (come ad esempio la condizione di “familiare del risparmiatore” ex art. 3 del d.m. 10.5.2019) debbano sussistere al momento dell’acquisizione degli strumenti finanziari da parte dell’avente diritto (ad esempio, al momento del trasferimento dei titoli dal risparmiatore al familiare per atto tra vivi).
23/10/2019
La Commissione Tecnica, ai fini della corretta predisposizione delle domande, nella seduta del 23 ottobre 2019, rileva che:
questi enti possono presentare domanda in virtù del mandato conferito dal fiduciante (che dovranno provare documentalmente), e dovranno esporre nell’istanza i requisiti sussistenti in capo allo stesso, restando comunque impregiudicata ogni futura valutazione della Commissione circa l’accoglibilità dell’istanza e la misura dell’indennizzo concedibile.
23/10/2019
La Commissione Tecnica, ai fini della corretta predisposizione delle domande, nella seduta del 23 ottobre 2019, rileva che:
in merito agli istituti religiosi, l’istanza dovrà essere presentata dal legale rappresentante dell’ente che richiede l’indennizzo o da un soggetto delegato dall’ente.
03/10/2019
La Commissione Tecnica, ai fini della corretta predisposizione delle domande, nella seduta del 03 ottobre 2019, rileva che:
ai sensi della legge n. 241/1990, individua nella Segreteria Tecnica il responsabile della fase procedurale di ricezione ed esame materiale delle istanze di indennizzo.
03/10/2019
La Commissione Tecnica, ai fini della corretta predisposizione delle domande, nella seduta del 03 ottobre 2019, rileva che:
ai sensi dell’art. 5 del d.m. 10.5.2019 l’indennizzo è determinato nella misura del 30% del costo di acquisto delle azioni e del 95% del costo di acquisto delle obbligazioni subordinate (in entrambi i casi inclusi gli oneri fiscali). Tale costo è comprensivo non solamente dei menzionati oneri fiscali ma di ogni altro onere direttamente e legittimamente sopportato dall’avente diritto per concludere l’acquisto – come ad esempio le commissioni lecitamente richieste dalla banca emittente.
Inoltre, poiché ai sensi del medesimo articolo, dalla misura dell’indennizzo sono detratti gli eventuali importi ricevuti dall’avente diritto in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento comunque denominato (nonché, per le sole obbligazioni subordinate, l’eventuale differenza positiva di rendimento comunicata dal FITD); e poiché l’importo dell’indennizzo erogabile presenta il limite complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto e per ciascuna tipologia di strumento finanziario, la corretta procedura di calcolo dell’indennizzo è la seguente: "indennizzo erogabile = costo di acquisto * 30% (o 95%; con un tetto di 100.000 euro) - ristori già ottenuti"
03/10/2019
La Commissione Tecnica, ai fini della corretta predisposizione delle domande, nella seduta del 03 ottobre 2019, rileva che:
nel caso di uno strumento finanziario "cancellato", il requisito della “detenzione continuativa” dello strumento finanziario da parte dell’istante (risparmiatore, familiare o successore mortis causa del risparmiatore), di cui all’art. 3 del d.m. 10.5.2019, vada riferito al momento temporale della predetta cancellazione.
Pertanto, se l’istante è il risparmiatore originario, dovrà dimostrare di aver continuativamente detenuto lo strumento finanziario fino alla data della sua cancellazione; se l’istante è un familiare o successore mortis causa, dovrà produrre documentazione comprovante che il risparmiatore originario (suo dante causa) abbia continuativamente detenuto lo strumento finanziario fino alla data della sua cancellazione.
03/10/2019
La Commissione Tecnica, ai fini della corretta predisposizione delle domande, nella seduta del 03 ottobre 2019, rileva che:
nel caso di Obbligazioni subordinate "amortising" l’indennizzo relativo a tali obbligazioni va calcolato tenendo conto dei rimborsi progressivi del capitale che al momento dell’azzeramento del titolo fossero già stati corrisposti al titolare. Ciò ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. 11.6.2019, per il quale dall’ammontare dell’indennizzo da riconoscere "sono detratti gli eventuali importi ricevuti … a titolo di altre forme di indennizzo, rimborso, ristoro o risarcimento comunque determinato".
Pertanto, l’indennizzo dovrà essere calcolato come percentuale del costo di acquisto delle obbligazioni in parola, considerato al netto dei rimborsi in quota capitale già ottenuti dal risparmiatore al momento dell’azzeramento del titolo.
19/09/2019
La Commissione Tecnica, ai fini della corretta predisposizione delle domande, nella seduta del 19 settembre 2019, rileva che:
i requisiti temporali e dimensionali delle microimprese per l’accesso al FIR previsti dalla raccomandazione 2003/361/CE, ex art. 2, lett. h del D.M. 10 maggio 2019, devono risultare sussistenti per due esercizi consecutivi e fino al 31 dicembre 2018.
19/09/2019
La Commissione Tecnica, ai fini della corretta predisposizione delle domande, nella seduta del 19 settembre 2019, rileva che:
in ordine all’ art. 2 del D.M. 10 maggio 2019, circa l’esclusione dall’accesso al FIR dei parenti ed affini dei soggetti che abbiano rivestito specifici incarichi nelle banche poste in liquidazione coatta amministrativa, la qualità di parenti ed affini di 1° e 2° grado è riferita a tutti i casi di esclusione elencati dall’ art. 2, lett. h del D.M. 10 maggio 2019.
05/09/2019
La Commissione Tecnica, ai fini della corretta predisposizione delle domande, nella seduta del 5 settembre 2019, rileva che:
preso atto di quanto rappresentato da alcune associazioni in ordine alla difficoltà riscontrata dall’utenza per il rilascio dell’autentica di firma sugli atti di delega volontaria, la Commissione – considerato il combinato disposto degli artt. 38 del DPR 445/2000 e 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale – delibera di non ritenere necessaria l’autenticazione di cui sopra.