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Indennizzo
Risparmiatori

La domanda di indennizzo

Il Portale consente agli aventi diritto o ai loro rappresentanti di registrarsi e presentare telematicamente le domande con i relativi allegati, nonché di verificare gli stati di avanzamento dell'iter istruttorio corrispondente.

Le domande dovranno essere presentate a partire dal 22 agosto 2019 per i 180 gg previsti dalla normativa. Le domande potranno essere compilate ed inoltrate esclusivamente in via telematica, e saranno istruite secondo l'ordine di presentazione.
I termini per la presentazione sono stati prorogati dal Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18, al 18 giugno 2020.

Cosa serve per inviare la domanda di indennizzo

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione (da inviare esclusivamente tramite il portale):

  • copia fronte-retro del documento di riconoscimento valido degli aventi diritto e dell'eventuale rappresentante e dei relativi codici fiscali;
  • copia di documentazione idonea a dimostrare l'acquisto degli strumenti finanziari ed il relativo prezzo pagato (ad esempio il "Dossier Titoli"); documentazione che per "successori" "e familiari" dimostri il trasferimento degli strumenti finanziari da parte di "risparmiatori";
  • se non si accede al Fondo mediante la cosiddetta "procedura forfettaria o semplificata", copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell'accertamento delle violazioni massive del TUF che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori;
  • copia di eventuali pagamenti, nelle forme di indennizzi, ristori, rimborsi o risarcimenti comunque denominati, ricevuti dagli aventi diritto per il pregiudizio subito in ordine agli stessi strumenti finanziari, recanti i soggetti pagatori e gli importi incassati;
  • codice IBAN, bancario o postale, intestato all'avente diritto. E' necessario allegare alla domanda di indennizzo la certificazione da parte dell'Istituto bancario dell'intestazione delle coordinate IBAN, sul quale si chiede di ricevere l'indennizzo.
  • copia di delega o procura speciale, in caso di domanda presentata tramite rappresentanza volontaria; copia dell'eventuale provvedimento di rappresentanza legale;
  • in caso di successione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , attestante:
    • la data di decesso del risparmiatore;
    • i dati anagrafici di tutti i successori per causa di morte e le rispettive quote ereditarie spettanti;
    • l'esclusione che vi siano altri successori;
    • la sede dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la dichiarazione di successione;
    • la consapevolezza dei dichiaranti delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

Nel caso di richiesta di indennizzo forfettario previsto dal comma 502-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'istanza è formulata secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 4 del decreto ministeriale del 10 maggio 2019, con esclusione degli atti indicati nella lettera c) del comma 2 (copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell'accertamento delle violazioni massive del TUF che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori).

Nel corso della procedura di presentazione dell'istanza, il sistema informatico guiderà l'utente a rendere, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, una dichiarazione sostitutiva circa l'ammontare del reddito complessivo dell'avente diritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2018, nonché una dichiarazione sostitutiva relativa alla consistenza del patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore posseduto al 31.12.2018.

Gli originali della documentazione allegata a corredo della domanda di indennizzo debbono essere conservati a cura del richiedente per le verifiche che potrebbero essere disposte per l'istruttoria delle domande.

In sede di verifica istruttoria, si fa riserva di richiedere, esclusivamente in via telematica, attraverso l'indirizzo e-mail indicato in sede di compilazione della domanda, ulteriori informazioni e documenti che si ritenesse necessario acquisire per la definizione dell'istruttoria.