Da quando si può presentare la domanda
Sulla G.U. 195 del 21 agosto 2019 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che ha introdotto alcune modifiche al precedente decreto ministeriale del 10 maggio 2019 di attuazione della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (istitutiva del FIR) e che ha fissato la decorrenza del termine iniziale per la presentazione delle domande di indennizzo.
Pertanto, a partire dal 22 agosto 2019 e per i 180 gg seguenti, così come previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale del 8 agosto 2019, i risparmiatori che hanno subìto
un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e
prima del 1 gennaio 2018 possono chiedere l'indennizzo al FIR, se in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa.
I termini per la presentazione sono stati prorogati dal Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18, al 18 giugno 2020.