ATTENZIONE: A seguito di richiesta di integrazione istruttoria delle domande di indennizzo, la trasmissione di tutti i dati e/o documenti dovrà avvenire esclusivamente in via telematica tramite il Portale FIR, in quanto unico canale ufficiale.
Una volta ricevuta la notifica via mail, accedendo alla propria area personale, l’utente dovrà seguire le istruzioni per l’invio dei dati e/o documenti richiesti. Non saranno acquisiti alle domande i documenti trasmessi con modalità diversa o tramite altri canali.
La legge del 30 dicembre 2018 n. 145, come novellata dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 ed integrata dalla Legge di bilancio 2020 – L. 27/12/2019 n. 160, dal Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), chiamato ad indennizzare i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.
La domanda di indennizzo potrà essere presentata, esclusivamente in via telematica e corredata da idonea documentazione, a decorrere dal 22 agosto 2019, per i 180 gg previsti dalla normativa.
I termini per la presentazione sono stati prorogati dal Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18, al 18 giugno 2020.
Sono indennizzabili le azioni ed obbligazioni subordinate emesse dalle seguenti banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018: Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e le loro controllate.
L'indennizzo è determinato nella misura del 30 per cento del costo di acquisto delle azioni, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto.
L'indennizzo è determinato nella misura del 95 per cento del costo di acquisto delle stesse, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto.
Hanno diritto all'indennizzo specifiche categorie di "risparmiatori", i loro "successori" e "familiari" (entro il secondo grado) che hanno acquisito la titolarità dei titoli indennizzabili. La domanda può essere presentata dagli aventi diritto interessati o da loro rappresentanti.
I "risparmiatori" in possesso dei titoli indennizzabili.
I "successori" per causa di morte dei "risparmiatori".
I "familiari" che hanno acquisito la titolarità dei titoli indennizzabili.
La domanda dovrà essere compilata ed inviata unitamente agli allegati previsti esclusivamente in via telematica, dopo essersi registrati a questo portale.
Attraverso lo stesso canale informativo, sarà possibile verificare successivamente lo stato dell'istruttoria della domanda.
La domanda di indennizzo potrà essere presentata, esclusivamente in via telematica e completa di tutta la documentazione prevista, a decorrere dal 22 agosto 2019, per i 180 gg previsti dalla normativa. I termini per la presentazione sono stati prorogati dal Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18, al 18 giugno 2020.
Gli indennizzi verranno corrisposti secondo i piani di riparto approvati dalla Commissione tecnica nominata dal MEF.
Il 31 luglio 2023 è scaduto il termine per la trasmissione a Consap del Modulo di variazione IBAN.
Gli azionisti, già rimborsati al 30%, che non hanno comunicato alcuna variazione delle coordinate bancarie,
riceveranno l’ulteriore quota di indennizzo sull’IBAN di accredito della prima quota.
Dal 1 agosto 2023 la casella fir-azionisti@consap.it non è più abilitata alla ricezione.
Istruzioni operative per le Operazioni di liquidazione dell’ulteriore quota del 10% di indennizzo in favore degli azionisti già rimborsati.
Con la conversione in legge del DL 51/2023 Decreto Omnibus – art. 4, commi da 3-bis a 3-quater – i soli risparmiatori
azionisti già ammessi al rimborso in prima istanza hanno diritto a ricevere l’ulteriore quota del 10% di indennizzo.
Solo nel caso in cui l’IBAN sul quale è stata accreditata la precedente quota di indennizzo sia variato,
il risparmiatore, entro il 31 luglio 2023, deve comunicare il nuovo iban seguendo scrupolosamente
le istruzioni operative di seguito elencate:
Con la conversione in legge del DL 51/2023 Decreto Omnibus – art. 4, commi da 3-bis a 3-quater- prende ufficialmente avvio l’attività di liquidazione
in favore dei soli risparmiatori azionisti già ammessi al rimborso in prima istanza dell’ulteriore quota del 10% di indennizzo.
A partire dal 13 luglio 2023 sul sito www.fondoindennizzorisparmiatori.consap.it - sezione news- saranno messi a disposizione del risparmiatore il link per
accedere al modulo di variazione Iban nonché le istruzioni
operative per la relativa compilazione e trasmissione a Consap entro il termine del 31 luglio 2023.
Si precisa che dovranno compilare il succitato modulo, seguendo scrupolosamente le istruzioni fornite: