ATTENZIONE: A seguito di richiesta di integrazione istruttoria delle domande di indennizzo, la trasmissione di tutti i dati e/o documenti dovrà avvenire esclusivamente in via telematica tramite il Portale FIR, in quanto unico canale ufficiale.
Una volta ricevuta la notifica via mail, accedendo alla propria area personale, l’utente dovrà seguire le istruzioni per l’invio dei dati e/o documenti richiesti. Non saranno acquisiti alle domande i documenti trasmessi con modalità diversa o tramite altri canali.
La legge del 30 dicembre 2018 n. 145, come novellata dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 ed integrata dalla Legge di bilancio 2020 – L. 27/12/2019 n. 160, dal Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), chiamato ad indennizzare i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.
La domanda di indennizzo potrà essere presentata, esclusivamente in via telematica e corredata da idonea documentazione, a decorrere dal 22 agosto 2019, per i 180 gg previsti dalla normativa.
I termini per la presentazione sono stati prorogati dal Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18, al 18 giugno 2020.
Sono indennizzabili le azioni ed obbligazioni subordinate emesse dalle seguenti banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018: Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e le loro controllate.
L'indennizzo è determinato nella misura del 30 per cento del costo di acquisto delle azioni, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto.
L'indennizzo è determinato nella misura del 95 per cento del costo di acquisto delle stesse, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto.
Hanno diritto all'indennizzo specifiche categorie di "risparmiatori", i loro "successori" e "familiari" (entro il secondo grado) che hanno acquisito la titolarità dei titoli indennizzabili. La domanda può essere presentata dagli aventi diritto interessati o da loro rappresentanti.
I "risparmiatori" in possesso dei titoli indennizzabili.
I "successori" per causa di morte dei "risparmiatori".
I "familiari" che hanno acquisito la titolarità dei titoli indennizzabili.
La domanda dovrà essere compilata ed inviata unitamente agli allegati previsti esclusivamente in via telematica, dopo essersi registrati a questo portale.
Attraverso lo stesso canale informativo, sarà possibile verificare successivamente lo stato dell'istruttoria della domanda.
La domanda di indennizzo potrà essere presentata, esclusivamente in via telematica e completa di tutta la documentazione prevista, a decorrere dal 22 agosto 2019, per i 180 gg previsti dalla normativa. I termini per la presentazione sono stati prorogati dal Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18, al 18 giugno 2020.
Gli indennizzi verranno corrisposti secondo i piani di riparto approvati dalla Commissione tecnica nominata dal MEF.
A seguito della conclusione il 31 ottobre 2023 dei lavori della Commissione Tecnica, a partire da lunedì 13 novembre 2023, Consap ha avviato le procedure relative al pagamento dell’ulteriore quota del 10% dell’indennizzo FIR in favore degli azionisti già rimborsati al 30%.
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Il 15 ottobre è scaduto il termine per la trasmissione a Consap del Modulo di variazione IBAN.
Gli azionisti, già rimborsati al 30%, che non hanno comunicato alcuna variazione delle coordinate bancarie,
riceveranno l’ulteriore quota di indennizzo sull’IBAN di accredito della prima quota.
Dal 16 ottobre 2023 la casella fir-azionisti@consap.it non è più abilitata alla ricezione.
È stato riaperto il termine per consentire ai risparmiatori azionisti già ammessi al rimborso del 30% di comunicare la variazione
dell’IBAN sul quale ricevere l’ulteriore quota di indennizzo del 10%.
Pertanto, SOLO se il precedente IBAN utilizzato per l’accredito del rimborso è cambiato e non sia stato comunicato un nuovo IBAN entro
il 31.07.23, gli azionisti potranno comunicare un nuovo Iban
entro il 15 ottobre 2023.
Per procedere alla comunicazione gli azionisti dovranno seguire scrupolosamente le istruzioni operative di seguito elencate: