ATTENZIONE: A seguito di richiesta di integrazione istruttoria delle domande di indennizzo, la trasmissione di tutti i dati e/o documenti dovrà avvenire esclusivamente in via telematica tramite il Portale FIR, in quanto unico canale ufficiale.
Una volta ricevuta la notifica via mail, accedendo alla propria area personale, l’utente dovrà seguire le istruzioni per l’invio dei dati e/o documenti richiesti. Non saranno acquisiti alle domande i documenti trasmessi con modalità diversa o tramite altri canali.
La legge del 30 dicembre 2018 n. 145, come novellata dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 ed integrata dalla Legge di bilancio 2020 – L. 27/12/2019 n. 160, dal Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), chiamato ad indennizzare i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.
La domanda di indennizzo potrà essere presentata, esclusivamente in via telematica e corredata da idonea documentazione, a decorrere dal 22 agosto 2019, per i 180 gg previsti dalla normativa.
I termini per la presentazione sono stati prorogati dal Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18, al 18 giugno 2020.
Sono indennizzabili le azioni ed obbligazioni subordinate emesse dalle seguenti banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018: Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e le loro controllate.
L'indennizzo è determinato nella misura del 30 per cento del costo di acquisto delle azioni, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto.
L'indennizzo è determinato nella misura del 95 per cento del costo di acquisto delle stesse, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto.
Hanno diritto all'indennizzo specifiche categorie di "risparmiatori", i loro "successori" e "familiari" (entro il secondo grado) che hanno acquisito la titolarità dei titoli indennizzabili. La domanda può essere presentata dagli aventi diritto interessati o da loro rappresentanti.
I "risparmiatori" in possesso dei titoli indennizzabili.
I "successori" per causa di morte dei "risparmiatori".
I "familiari" che hanno acquisito la titolarità dei titoli indennizzabili.
La domanda dovrà essere compilata ed inviata unitamente agli allegati previsti esclusivamente in via telematica, dopo essersi registrati a questo portale.
Attraverso lo stesso canale informativo, sarà possibile verificare successivamente lo stato dell'istruttoria della domanda.
La domanda di indennizzo potrà essere presentata, esclusivamente in via telematica e completa di tutta la documentazione prevista, a decorrere dal 22 agosto 2019, per i 180 gg previsti dalla normativa. I termini per la presentazione sono stati prorogati dal Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18, al 18 giugno 2020.
Gli indennizzi verranno corrisposti secondo i piani di riparto approvati dalla Commissione tecnica nominata dal MEF.
Al 16 giugno 2022 le domande complessivamente valutate dalla Commissione tecnica sono n. 137.698 pari al 95% di
quelle complessivamente pervenute per un controvalore di oltre euro 918 mln.
In particolare sono state valutate:
Al 12 aprile 2022 le domande complessivamente valutate dalla Commissione tecnica sono n. 128.511 pari
al 89% di quelle complessivamente pervenute (144.245) per un controvalore di euro 854,2 mln.
In particolare sono state valutate:
Al 10 marzo 2022 le domande complessivamente valutate dalla Commissione tecnica sono n. 126.175 pari
al 87% di quelle complessivamente pervenute (144.245) per un controvalore di euro 829,2 mln.
In particolare sono state valutate: